Può l’esclusione da un’indagine di mercato per un affidamento diretto essere assimilata a una vera e propria esclusione da una gara? E quali sono i limiti operativi della discrezionalità tecnica esercitata dalla stazione appaltante in fase di valutazione dell’offerta?
Indagine di mercato e affdamento diretto: non equiparabile a procedura di gara
A queste domande ha risposto il TAR Puglia con la sentenza 8 luglio 2025, n. 947, relativa all’affidamento di una fornitura con un valore poco superiore ai 100.000 euro e quindi rientrante nei limiti previsti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). La ricorrente, esclusa per non conformità dell’offerta, lamentava la violazione della lex specialis, nonché un presunto travisamento dei presupposti tecnici.
Nel valutare la questione, il TAR è partito da un principio chiave: anche quando preceduto da un’indagine di mercato, l’affidamento diretto resta estraneo alle logiche della gara competitiva. In particolare, il giudice ricorda che “gli affidamenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 50, comma 1, si pongono al di fuori delle dinamiche tipiche di una procedura competitiva (gara) e consentono alla stazione appaltante di affidare la commessa alla ditta che meglio risponde alle proprie esigenze, anche qualora l’amministrazione abbia ritenuto di far precedere l’affidamento diretto da opportuna indagine di mercato”.
Si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo procedimentale: l’indagine serve a supportare la scelta, ma non vincola la P.A. al rispetto delle regole proprie delle procedure comparative.