Affidamento diretto: il TAR chiarisce i limiti sul principio di rotazione
Se la gara va deserta più di una volta, è legittimo l'affidamento diretto di un servizio quando sopravvengono motivate e concrete esigenze di urgenza
Un’amministrazione può davvero ricorrere all’affidamento diretto dopo che due procedure aperte non hanno portato a un risultato? Che valore assume un atto di indirizzo politico, come una delibera della giunta, nel momento in cui il RUP si trova di fronte a sopravvenienze che impongono scelte più rapide? E, soprattutto, come si applica il principio di rotazione se non esistono più le condizioni per una terza procedura aperta?
Gara deserta e affidamento diretto: va applicata la rotazione?
È da queste domande che muove la sentenza del 10 febbraio 2025, n. 287 con cui il TAR Calabria ha offerto un quadro molto concreto su come coniugare esigenze di urgenza, vincoli programmatori e tutela della concorrenza laddove una procedura non abbia un esito favorevole.
Una questione particolarmente rilevante soprattutto quando l’erogazione del servizio è inderogabile, per cui i tempi amministrativi devono essere compatibili con l'affidamento. Proprio per questo, il Codice dei contratti, pur spingendo verso la massima apertura del mercato, riconosce all’art. 50 la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto.
Un quadro in cui entra in gioco anche il principio di rotazione previsto dall’art. 49: la norma, sebbene rappresenti un presidio contro il consolidamento di posizioni dominanti, richiede sempre di essere calata nel contesto in cui l’amministrazione si muove. Vediamo perché.
Il caso oggetto della sentenza
Nel caso in esame, un Comune aveva programmato la pubblicazione di una procedura aperta per selezionare il nuovo gestore del servizio di trasporto scolastico. Una prima gara era andata deserta, mentre la seconda procedura avviata era stata poi annullata in autotutela per lacune nella lex specialis.
Con l’inizio dell’anno scolastico ormai prossimo, l’amministrazione aveva ritenuto che un’ulteriore gara aperta non sarebbe stata compatibile con la necessità di garantire il servizio.
Da qui la decisione di procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), tenendo conto che il servizio aveva un valore ben al di sotto della soglia dei 140mila euro.
L’operatore uscente aveva impugnato la determina lamentando in particolare il contrasto con l’atto di indirizzo della Giunta che prevedeva una gara e la presunta violazione del principio di rotazione.
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