Affidamento e titoli edilizi annullati: la Cassazione riporta al TAR le cause di risarcimento

La sentenza n. 26080/2025 riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie edilizie fondate su condotte scorrette della Pubblica Amministrazione

di Redazione tecnica - 28/10/2025

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L’azione per il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole, per esempio nel caso di un permesso di costruire annullato, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo solo nelle materie di giurisdizione esclusiva, come edilizia, urbanistica e contratti pubblici, valorizzando in modo sistematico i principi di buona fede e correttezza introdotti dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Permesso di costruire annullato: la Cassazione sul risarcimento del danno

La conferma arriva con la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione del 25 settembre 2025, n. 26080, che offre una ricostruzione organica del rapporto tra affidamento, potere amministrativo e tutela risarcitoria.

La decisione trae origine da un caso in materia edilizia e urbanistica, in cui alcuni privati avevano chiesto il risarcimento del danno per aver confidato, in buona fede, nella legittimità di un permesso di costruire poi annullato dal Consiglio di Stato.

Il titolo edilizio riguardava la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in zona agricola, con incremento di tre unità immobiliari rispetto al preesistente. Tuttavia, le disposizioni del piano regolatore generale consentivano solo un’unità aggiuntiva, con conseguente annullamento del permesso e contenzioso risarcitorio.

La Suprema Corte ha colto l’occasione per ridefinire, alla luce dell’evoluzione normativa, la giurisdizione sulle azioni risarcitorie per violazione dell’affidamento incolpevole, tenendo conto dei principi introdotti dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e anche dall’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che, secondo gli ermellini, si estende oltre la materia contrattuale.

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