Agevolazioni prima casa: spettano anche in caso di donazione?

Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche alle donazioni, purché l’immobile eventualmente già posseduto sia venduto entro un anno. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 07/10/2025

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha chiarito che tale possibilità vale non solo per gli acquisti a titolo oneroso, ma anche per i trasferimenti gratuiti, come le donazioni o le successioni.

Lo ha ribadito la circolare n. 12/E del 2016, precisando che in questi casi è necessario che nell’atto di donazione venga inserita la dichiarazione dell’acquirente (o del donatario) di voler vendere entro un anno l’immobile già posseduto e acquistato con le stesse agevolazioni.

In pratica, il contribuente può beneficiare dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna), anche se è già proprietario di una “prima casa”, a condizione che entro dodici mesi proceda alla vendita del precedente immobile.

Le conseguenze in caso di inadempimento

Le agevolazioni prima casa rappresentano un beneficio condizionato: il diritto si consolida soltanto con la successiva alienazione dell’abitazione preposseduta.

Se la vendita non avviene entro il termine di un anno, si perdono i benefici fiscali e si deve provvedere a versare le imposte ordinarie, oltre agli interessi e alle sanzioni.

Come ricordato più volte anche dall’Agenzia (ad esempio nella risoluzione n. 86/E del 2017), la decadenza dalle agevolazioni comporta:

  • il recupero della differenza d’imposta (tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria);
  • l’applicazione di una sanzione del 30%;
  • il pagamento degli interessi legali maturati.

Cosa succede in caso di successione o comproprietà

Il principio vale anche per le successioni ereditarie: chi eredita un immobile con i requisiti “prima casa” può beneficiare delle imposte fisse se possiede già un altro immobile acquistato con agevolazioni, purché dichiari di venderlo entro un anno.

Inoltre, se l’immobile posseduto è in comproprietà, il contribuente può comunque accedere all’agevolazione, a condizione che almeno una quota di proprietà venga alienata entro i termini previsti.

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