Può ottenere le agevolazioni “prima casa” chi possiede già una quota di un’abitazione situata nello stesso Comune in cui intende acquistare il nuovo immobile?
A porre il dubbio a Fisco Oggi è un contribuente che detiene i 2/6 della piena proprietà e 4/6 della nuda proprietà di una casa, sulla quale l’usufrutto è intestato alla madre. Un soggetto quindi che non dispone materialmente dell’immobile, ma risulta comunque titolare di diritti reali su di esso.
Agevolazioni “prima casa”: spettano anche in caso di comproprietà?
Il chiarimento rappresenta un’indicazione utile per chi si trova in situazioni di comproprietà ereditaria o familiare, e intende acquistare un nuovo immobile beneficiando della fiscalità agevolata prevista per la “prima casa”.
Ricordiamo che, come disciplinato dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico sull’imposta di registro), è prevista la seguente tassazione ridotta per l’acquisto della casa destinata a residenza principale del contribuente:
- imposta di registro al 2% (anziché al 9%) se l’acquisto è soggetto a imposta di registro;
- IVA al 4% (anziché al 10%) se la compravendita è soggetta a IVA;
- imposte ipotecaria e catastale fisse, pari a 50 euro ciascuna.
Per beneficiare dell’agevolazione, l’acquirente deve dichiarare nell’atto:
- di non essere titolare, neppure per quote, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, di diritti di proprietà su altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale;
- di voler stabilire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi.
Vediamo cosa succede nel caso di precedente comproprietà di un immobile.