Il periodo della pandemia ha inciso in maniera significativa anche sul settore immobiliare, imponendo al legislatore di introdurre eccezioni e sospensioni dei termini per non penalizzare contribuenti e operatori.
In particolare, i termini connessi alle agevolazioni “prima casa” e al credito d’imposta per il riacquisto sono stati sospesi fino al 30 ottobre 2023, consentendo di gestire in modo più flessibile adempimenti spesso incompatibili con i rallentamenti dei cantieri e delle procedure amministrative.
Prima casa e Superbonus: il Fisco chiarisce i termini per il trasferimento residenza
È proprio in questo scenario che si colloca la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 3 settembre 2025, n. 230, chiamata a chiarire un profilo operativo delicato: la decorrenza del termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune quando l’immobile acquistato è stato oggetto di interventi agevolati con Superbonus.
Nel caso in esame, l’istante aveva acquistato a fine 2021 un immobile composto da due unità abitative in piccolo condominio, più un rustico ad uso stalla, fruendo in atto dell’agevolazione “prima casa” ed effettuando una ristrutturazione con Superbonus (CILA depositata; lavori Superbonus comunicati come ultimati il 29 dicembre 2023; altri lavori ordinari/straordinari ancora in corso al momento dell’interpello).
Dopo aver richiamato la normativa emergenziale sulla sospensione dei termini “prima casa” prevista dall’art. 24 del D.L. n. 23/2020, il contribuente ha chiesto se tale sospensione si applichi anche al termine di 30 mesi introdotto per gli immobili oggetto di interventi Superbonus, così da farlo decorrere dalla fine della sospensione e non dalla data di acquisto.