Agrivoltaico e VIA: il diniego non può trattare l’impianto come un fotovoltaico tradizionale

Per il TAR Lazio l’agrivoltaico non può essere assimilato automaticamente al fotovoltaico a terra: istruttoria e motivazione devono misurarsi con caratteristiche tecnologiche, reversibilità dell’intervento e misure di miglioramento ecologico

di Redazione tecnica - 18/09/2026

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Un impianto agrivoltaico può essere valutato applicando gli stessi criteri utilizzati per un ordinario fotovoltaico a terra?

Il richiamo al consumo di suolo, alle dimensioni dell’intervento o all’impatto paesaggistico è sufficiente per sostenere un giudizio negativo di compatibilità ambientale, oppure l’Amministrazione deve confrontarsi anche con le caratteristiche costruttive dell’impianto, con la sua reversibilità e con le misure di mitigazione e miglioramento ecologico previste dal progetto?

A definire i termini della questione è la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, 2 settembre 2026, n. 14547, con cui è stato annullato il giudizio negativo di VIA relativo a un impianto agrivoltaico con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale che distingue l’agrivoltaico dal fotovoltaico tradizionale e ne trae una conseguenza importante sul piano dell’istruttoria amministrativa: la diversa configurazione tecnologica e funzionale dell’impianto deve trovare effettivo riscontro nella valutazione ambientale, perché non è sufficiente utilizzare categorie riferibili indistintamente agli impianti fotovoltaici a terra quando il progetto presenta soluzioni specificamente rivolte alla permeabilità del suolo, alla reversibilità dell’intervento e alla tutela delle componenti ambientali.

Ciò non significa che l’agrivoltaico debba ottenere per questa ragione una valutazione favorevole, né che l’interesse alla produzione di energia rinnovabile prevalga automaticamente sulle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. L’Amministrazione conserva infatti integralmente il proprio potere valutativo, ma, quando decide di esprimere un giudizio negativo, deve dimostrare di avere preso in esame le effettive caratteristiche dell’intervento e motivare il dissenso confrontandosi con gli elementi tecnici prodotti dal proponente.

Agrivoltaico e VIA: il diniego deve valutare le specificità dell’impianto

La vicenda riguarda un impianto agrivoltaico della potenza nominale di circa 87 MWp, costituito da 123.080 moduli fotovoltaici bifacciali, per il quale la società proponente aveva presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il progetto interessa un’area complessiva di circa 127 ettari, dei quali circa 80 ricadenti all’interno della recinzione perimetrale, in larga parte compresa in una ZPS. La porzione della ZPS interessata dall’impianto, come ricostruisce la sentenza, corrisponde a circa lo 0,1% della sua estensione complessiva, mentre i terreni risultano coltivati a seminativo intensivo e inseriti in un contesto caratterizzato dalla presenza di infrastrutture autostradali e ferroviarie, elettrodotti, insediamenti industriali e altri impianti fotovoltaici.

I moduli avrebbero dovuto essere installati su strutture costituite da plinti zavorrati e gabbioni in rete metallica riempiti con pietrame, semplicemente appoggiati al terreno, senza scavi, fondazioni in calcestruzzo o impermeabilizzazione del suolo, con un indice di copertura del 30% e moduli elevati da terra.

A queste soluzioni costruttive si aggiungeva un sistema di misure di miglioramento ecologico, illustrate nello Studio di Impatto Ambientale, nello Studio di Incidenza Ambientale e nella Relazione Agronomica, che secondo il TAR avrebbero dovuto trovare uno specifico riscontro nell’istruttoria e nella motivazione conclusiva.

VIA negativa sull’agrivoltaico: come si è concluso il procedimento

Il procedimento, dichiarato procedibile dal MASE, è stato caratterizzato da una successione di valutazioni sfavorevoli. La Regione aveva espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza Ambientale, mentre la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva formulato una valutazione non favorevole sulla compatibilità ambientale dell’intervento.

Nel frattempo, la società aveva depositato anche le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura, comprendenti ulteriori elaborati tecnici e paesaggistici. Lo stesso Ministero aveva tuttavia rilevato, tra gli altri profili, gli impatti derivanti dalle dimensioni delle aree coinvolte, la compromissione delle relazioni storiche e visuali, gli effetti cumulativi e la formazione, insieme a un altro impianto ancora in corso di valutazione, di quella che nel parere viene definita una “lastra” di pannelli fotovoltaici estesa per circa 200 ettari.

Il procedimento si è quindi concluso con il Decreto Direttoriale n. 764 del 12 dicembre 2025, con il quale è stato espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale poi impugnato davanti al TAR.

Agrivoltaico e fotovoltaico a terra: perché non possono essere valutati allo stesso modo

Nel valutare la questione, il TAR ha richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, tra le altre, con le sentenze nn. 8258, 8260, 8261, 8262 e 8263 del 2023.

Secondo questa giurisprudenza, gli impianti agrivoltaici, proprio perché combinano la produzione di energia elettrica con la continuità delle attività agricole e pastorali mediante soluzioni tecnologiche che preservano la permeabilità del terreno e consentono lo svolgimento delle pratiche colturali, non possono essere automaticamente assimilati agli impianti fotovoltaici tradizionali sotto il profilo del regime valutativo applicabile.

Si tratta, tuttavia, di una distinzione che non produce alcuna deroga generalizzata alla disciplina posta a tutela dei valori ambientali e paesaggistici. Il TAR lo ha espressamente precisato, osservando che la diversa natura dell’agrivoltaico non comporta che questi impianti siano sempre consentiti in presenza di vincoli, ma impone all’Amministrazione di esaminare la compatibilità dell’intervento sulla base delle sue effettive caratteristiche tecnologiche e impiantistiche.

Diniego VIA per impianto agrivoltaico: quando serve una motivazione rafforzata

Richiamando anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, compresa la sentenza n. 1208/2026, il Collegio ha affermato che il diniego di autorizzazione o di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrivoltaico deve essere sostenuto da una motivazione rafforzata e specifica, capace di dare conto del bilanciamento tra l’interesse paesaggistico e ambientale e il principio, di derivazione euro-unitaria, della massima diffusione delle fonti rinnovabili.

Non è quindi sufficiente richiamare in termini generali l’estensione dell’opera, il consumo di suolo o l’impatto paesaggistico perché, quando il proponente rappresenta caratteristiche tecnologiche dirette a limitare proprio tali effetti, l’Amministrazione deve prenderle in esame e spiegare per quali ragioni esse non siano idonee a modificare il giudizio conclusivo.

Dall’esame degli atti impugnati, il Collegio ha rilevato valutazioni formulate secondo categorie sostanzialmente assimilabili a quelle utilizzate per il fotovoltaico tradizionale, con riferimenti al “consumo di suolo”, alla sua presunta “inutilizzabilità”, all’estensione del progetto e alle dimensioni dell’opera, senza che tali affermazioni fossero accompagnate da un adeguato confronto con le specifiche modalità costruttive dell’intervento.

Il TAR ha richiamato, in particolare, i plinti zavorrati, l’assenza di fondazioni e di impermeabilizzazione e la permeabilità del terreno, rilevando allo stesso tempo che negli atti non risultava sviluppata una valutazione compiuta delle misure di miglioramento ecologico e di potenziamento della biodiversità illustrate dalla società nella documentazione progettuale.

Analogo ragionamento è stato svolto rispetto al parere del Ministero della Cultura, che aveva fatto riferimento all’irreversibilità dell’impatto e alla rilevanza della lesione paesaggistica senza confrontarsi adeguatamente, secondo il Collegio, con le caratteristiche costruttive invocate dalla società proprio per sostenere la reversibilità dell’intervento al termine del ciclo di vita.

Il vizio individuato dalla sentenza, dunque, non consiste nell’avere attribuito prevalenza alla tutela ambientale o paesaggistica rispetto alla produzione energetica, scelta che rimane nella sfera valutativa delle amministrazioni competenti, ma nell’avere espresso tale giudizio senza sviluppare in misura sufficiente il confronto con gli elementi progettuali che caratterizzavano specificamente l’intervento agrivoltaico.

Controdeduzioni tecniche nella VIA: perché l’Amministrazione deve motivare il dissenso

Un altro passaggio della sentenza riguarda il modo in cui sono state esaminate le controdeduzioni presentate dalla società, corredate da elaborati tecnici e dati analitici.

Secondo il TAR, negli atti impugnati non era individuabile una specifica e adeguata confutazione tecnico-scientifica degli elementi dedotti dal proponente, né una compiuta indicazione dei dati o delle analisi alternative posti a fondamento del dissenso, mentre le controdeduzioni erano state respinte mediante formule ritenute apodittiche.

Il Collegio ha richiamato a questo proposito l’art. 3 della Legge n. 241/1990, osservando che una motivazione che omette di confrontarsi con le obiezioni specificamente formulate dal proponente non soddisfa i requisiti richiesti alla decisione amministrativa.

L’Amministrazione, in altri termini, non è tenuta a condividere le valutazioni del proponente, né il deposito di studi e controdeduzioni determina di per sé il superamento delle criticità ambientali rilevate; quando però tali elementi vengono introdotti nel procedimento, il provvedimento finale deve consentire di comprendere perché siano stati ritenuti inidonei a modificare il giudizio.

VIA e discrezionalità tecnica: fin dove può spingersi il sindacato del TAR

Il TAR ha affermato espressamente di non essere chiamato a stabilire se le misure progettuali prospettate dalla società fossero idonee ad assicurare la compatibilità ambientale dell’intervento, perché una simile valutazione appartiene alle amministrazioni competenti, che in materia di VIA esercitano un’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa.

Il controllo giurisdizionale riguarda, invece, la legittimità del percorso amministrativo e consente al giudice di verificare se siano state esaminate le specifiche caratteristiche dell’impianto, se le misure proposte siano entrate effettivamente nell’istruttoria e se il giudizio tecnico negativo esponga un percorso motivazionale coerente con gli elementi acquisiti durante il procedimento.

Rilevare una manifesta incompletezza dell’attività procedimentale o una palese incoerenza della motivazione non significa, pertanto, sostituire la valutazione del giudice a quella dell’Amministrazione, ma verificare che quest’ultima abbia esercitato il proprio potere rispettando le regole che ne governano l’esercizio.

Annullamento della VIA negativa: il TAR non impone un esito favorevole

Il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e ordinando alle amministrazioni di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di VIA, previa rinnovazione dell’istruttoria interessata dai vizi accertati e tenendo conto delle specifiche caratteristiche tecnologiche e impiantistiche dell’intervento agrivoltaico, insieme alle misure di mitigazione e miglioramento ecologico proposte.

Questo non significa, però, che il nuovo procedimento debba necessariamente concludersi in senso favorevole.

L’annullamento determinato da vizi istruttori e motivazionali produce infatti, secondo il TAR, un vincolo di carattere meramente strumentale, perché obbliga l’Amministrazione a eliminare i vizi riscontrati senza condizionarne il nuovo esercizio del potere quanto al contenuto e all’esito finale.

Nella riedizione del procedimento potranno essere conservati anche i segmenti non interessati dall’annullamento e potrà essere adottata nuovamente una determinazione negativa, purché questa sia accompagnata da un’istruttoria adeguata e da una motivazione specificamente riferita alle caratteristiche agrivoltaiche dell’intervento e alle misure proposte.

Agrivoltaico e VIA: la valutazione deve partire dalle caratteristiche dell’impianto

La sentenza non introduce una presunzione di compatibilità ambientale per gli impianti agrivoltaici e non ridimensiona i poteri attribuiti alle amministrazioni nella tutela del paesaggio, degli habitat e della biodiversità, ma conferma che l’agrivoltaico deve essere valutato in relazione alle sue effettive caratteristiche e non attraverso una sovrapposizione automatica con il fotovoltaico tradizionale a terra.

Assume quindi particolare rilievo la documentazione tecnica attraverso la quale il proponente rappresenta gli effetti delle soluzioni adottate sulla permeabilità del terreno, sulla reversibilità dell’intervento, sulla componente agricola, sul paesaggio e sulla biodiversità, perché sono proprio questi elementi a consentire all’Amministrazione di valutare le peculiarità del progetto rispetto a configurazioni impiantistiche differenti.

Un giudizio negativo rimane pienamente possibile, ma l’Amministrazione deve confrontarsi con quelle caratteristiche, prendere posizione sulle misure proposte dal privato e, quando vengono presentate controdeduzioni tecnicamente articolate, esporre le ragioni per cui esse non risultano sufficienti a superare le criticità rilevate.

Non è quindi la natura agrivoltaica dell’intervento a predeterminare l’esito della VIA: il risultato, favorevole o sfavorevole che sia, deve derivare da un’istruttoria nella quale le specificità dell’impianto siano state effettivamente considerate e da una motivazione che dia conto del percorso seguito e del bilanciamento operato dall’Amministrazione.

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