Falsa rappresentazione dei luoghi: legittimo l’annullamento d’ufficio dell’AIA

VIA e AIA possono essere annullate d’ufficio se fondate su presupposti non veritieri. Il T.A.R. e il Consiglio di Stato confermano: tutela della salute e dell’ambiente prioritaria.

di Redazione tecnica - 23/06/2025

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Può un’autorizzazione ambientale essere annullata d’ufficio per dichiarazioni non veritiere? E qual è il limite tra interesse pubblico e libertà di iniziativa economica? Quali responsabilità ricadono sul progettista in caso di rappresentazione incompleta dello stato dei luoghi?

Annullamento AIA e falsa rappresentazione: interviene il Consiglio di Stato

Nel contesto della pianificazione ambientale e della localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, la dialettica tra produzione e tutela della salute pubblica è sempre più centrale. Il legislatore ha predisposto strumenti autorizzativi complessi, tra cui la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), affidando alle amministrazioni compiti istruttori di particolare delicatezza.

Su questo crinale si inserisce la sentenza del Consiglio di Stato n. 4859 del 4 giugno 2025, che affronta un caso emblematico di annullamento d’ufficio dell’AIA e della VIA, per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari, a seguito dell’accertamento di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Il punto dirimente: la presenza nelle immediate vicinanze dell’impianto di insediamenti abitativi e siti sensibili non dichiarati nella documentazione progettuale.

La vicenda: autorizzazioni ottenute su presupposti errati

Il ricorso riguarda un provvedimento di annullamento d’ufficio, adottato dalla Regione, delle autorizzazioni ambientali rilasciate per un impianto privato di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Alla base dell’annullamento, l’accertamento di una difformità sostanziale tra quanto rappresentato nella documentazione progettuale e lo stato effettivo dei luoghi.

In particolare, la vicinanza di abitazioni e strutture sensibili (scuole, RSA, strutture sanitarie), omissione che ha inciso sulla valutazione della compatibilità ambientale e territoriale dell’intervento.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso del privato, ritenendo legittimo l’annullamento disposto dalla Regione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa lettura.

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