Falsa rappresentazione dei luoghi: legittimo l’annullamento d’ufficio dell’AIA
VIA e AIA possono essere annullate d’ufficio se fondate su presupposti non veritieri. Il T.A.R. e il Consiglio di Stato confermano: tutela della salute e dell’ambiente prioritaria.
Può un’autorizzazione ambientale essere annullata d’ufficio per dichiarazioni non veritiere? E qual è il limite tra interesse pubblico e libertà di iniziativa economica? Quali responsabilità ricadono sul progettista in caso di rappresentazione incompleta dello stato dei luoghi?
Annullamento AIA e falsa rappresentazione: interviene il Consiglio di Stato
Nel contesto della pianificazione ambientale e della localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, la dialettica tra produzione e tutela della salute pubblica è sempre più centrale. Il legislatore ha predisposto strumenti autorizzativi complessi, tra cui la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), affidando alle amministrazioni compiti istruttori di particolare delicatezza.
Su questo crinale si inserisce la sentenza del Consiglio di Stato n. 4859 del 4 giugno 2025, che affronta un caso emblematico di annullamento d’ufficio dell’AIA e della VIA, per un impianto di trattamento di rifiuti sanitari, a seguito dell’accertamento di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Il punto dirimente: la presenza nelle immediate vicinanze dell’impianto di insediamenti abitativi e siti sensibili non dichiarati nella documentazione progettuale.
La vicenda: autorizzazioni ottenute su presupposti errati
Il ricorso riguarda un provvedimento di annullamento d’ufficio, adottato dalla Regione, delle autorizzazioni ambientali rilasciate per un impianto privato di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo. Alla base dell’annullamento, l’accertamento di una difformità sostanziale tra quanto rappresentato nella documentazione progettuale e lo stato effettivo dei luoghi.
In particolare, la vicinanza di abitazioni e strutture sensibili (scuole, RSA, strutture sanitarie), omissione che ha inciso sulla valutazione della compatibilità ambientale e territoriale dell’intervento.
In primo grado il TAR ha respinto il ricorso del privato, ritenendo legittimo l’annullamento disposto dalla Regione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa lettura.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 giugno 2025, n. 4859IL NOTIZIOMETRO