ACCOGLIMENTO DELL’ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

01/10/2007

Con sentenza n. 4838 della Sezione IV del Consiglio di Stato del 17 settembre 2007, è stata analizzata la controversa legittimità del provvedimento n. 1743 del 30 luglio 2003, con cui il Comune di Silvano Pietra aveva respinto l’istanza di accertamento di conformità, formulata da un cittadino ai sensi dell’art. 13 della legge n 47 del 1985 (trasfuso nell’art. 36 del testo unico n 380 del 2001).
Il comma 1 dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 ordina che “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Secondo quanto disposto dalla Sezione IV l’appello presentato dal cittadino viene nuovamente respinto e pertanto viene ribadito quanto disposto nell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 che consente l’accoglimento di domande di accertamento di conformità solo in presenza della duplice conformità: le opere abusive possono essere oggetto di accoglimento dell’istanza solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell’atto che esamina l’istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono commessi gli abusi

a cura di Vincenzo Palumbo


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