ANAS e concessioni autostradali: in Gazzetta Ufficiale il Decreto per il parere obbligatorio del CSLP sui progetti

di Redazione tecnica - 15/12/2020

Sono sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie autostradali, di competenza statale e importo superiore ai 50 milioni di euro.

ANAS e concessioni autostradali: in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIT

A prevederlo è l'articolo 215, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ai sensi del quale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11/12/2020, n. 307 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 ottobre 2020 recante "Parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti delle concessionarie statali".

Come previsto al comma 2 del nuovo decreto del MIT, in deroga a quanto previsto dal comma 1 e fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici esclusivamente i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie autostradali di importo pari o superiore a quello previsto dal primo periodo del comma 7 del citato art. 1 (50 milioni di euro).

Ricordiamo che l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 32/2019 prevedeva:

In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nei casi in cui il parere su progetto definitivo è obbligatorio, va reso entro il termine e secondo le modalità di cui all’art. 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ovvero entro novanta giorni dalla trasmissione del progetto (ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, il termine di novanta giorni è ridotto a quarantacinque giorni). Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Nei casi in cui il parere sul progetti di fattibilità tecnica ed economica è obbligatorio, va reso entro il termine e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 8, del Decreto Sblocca Cantieri

ANAS e concessioni autostradali: entrata in vigore ed abrogazioni

Il nuovo decreto del MIT entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2015, n. 203, è abrogato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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