ANCHE NEGLI APPALTI DI SERVIZI OFFERTE ANOMALE AL SETACCIO

07/05/2007

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 118 del 17 aprile scorso, a seguito di una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Accadia relativa all’affidamento incarichi di progettazione e connessi relativi a lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro ha definito l’importante principio secondo cui la liberalizzazione delle tariffe comporta la non rilevanza della riduzione del 20 per cento disposta dalla legge n. 155/1989 e l’Amministrazione deve procedere alla verifica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 86-88 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Autorità, nella deliberazione, ha ricordato che con determinazione n. 4/2007 sono state dettate le indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248 ed è stato chiarito che con l’abolizione dei minimi tariffari, il ribasso riguarda ora l’intero importo della prestazione (onorario più le spese).

Sempre nella citata determinazione n. 4/2007, l’Autorità ha precisato che per quanto attiene alle problematiche connesse alla liberalizzazione delle tariffe e segnatamente, agli elevati ribassi ed alla valutazione delle offerte anomale, Si deve premettere che le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di ingegneria ed architettura sia con il criterio del prezzo più basso che con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se tale ultimo criterio appare più indicato in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione aspetti qualitativi ed innovativi.
Negli affidamenti con il criterio del prezzo più basso, che ad oggi è pienamente utilizzabile stante la abolizione dei minimi tariffari, si rammenta che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è possibile, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del Codice, procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo il criterio previsto nell’articolo 86, comma 1, del Codice. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria si deve invece sempre applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88, del Codice.
In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applica per i contratti di qualsiasi importo, l’articolo 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte. Sempre in relazione a tale criterio di aggiudicazione, al fine di evitare le problematiche rilevate in fase di scelta dell’esecutore della prestazione professionale, si suggerisce alle stazioni appaltanti di utilizzare i fattori ponderali indicati dal comma 3, dell’art. 64, del DPR 554/99, anche per gli appalti soprasoglia, ove possibile.

E’ possibile, quindi, concludere precisando quanto segue:
  • se si utilizza il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre procedere sempre con la procedura di valutazione dell’anomalia delle offerte, qualsiasi sia l’importo della gara;
  • se si utilizza, invece, il criterio del massimo ribasso, nel caso di gare sotto soglia comunitaria è possibile fare a meno di applicare la procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta in quanto se il bando prevede espressamente l’esclusione automatica, così come precisato in una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 24 giugno 2006, n. 40450), anche se in verità la stessa si riferisce non al D.Lgs. n. 163/2006 ma al D.Lgs. n. 358/1992. Nel caso di procedura negoziata è la stazione appaltante a scegliere le imprese con le quali negoziare e, per altro, eventuali anomalie possono e devono essere prese in considerazione nel corso della negoziazione.
A cura di Paolo Oreto


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