APE e Certificazione energetica, quali sono i tecnici abilitati senza fare il corso?

05/02/2014

Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio 2013, ha definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In particolare, l'art. 2 del DPR n. 75/2013 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici) definisce quali sono i soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, ovvero:
  • i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
  • gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
  • gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
  • le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR.

Quali sono, dunque, i tecnici abilitati che possono redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza dover frequentare il corso di 64 ore?
Entrando nel dettaglio, può svolgere la professione di certificatore energetico senza svolgere il corso, il tecnico iscritto al relativi ordini e collegi professionali, abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, in possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
  • LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
  • LM-22 ingegneria chimica
  • LM-23 ingegneria civile
  • LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
  • LM-26 ingegneria della sicurezza
  • LM-28 ingegneria elettrica
  • LM-30 ingegneria energetica e nucleare
  • LM-31 ingegneria gestionale
  • LM-33 ingegneria meccanica
  • LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
  • LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
  • LM-69 scienze e tecnologie agrarie
  • LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali

Laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi (DM 28/11/2000):
  • 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
  • 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
  • 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
  • 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
  • 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
  • 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
  • 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
  • 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
  • 61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali
  • 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
  • 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie

Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
  • L-7 ingegneria civile e ambientale
  • L-9 ingegneria industriale
  • L-17 scienze dell'architettura
  • L-23 scienze e tecniche dell'edilizia
  • L-25 scienze e tecnologie agrarie e forestali

Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 04/08/2000):
  • 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
  • 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
  • 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
  • 20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
  • C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia";
  • C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
  • diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni.

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra.

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

A cura di Ilenia Cicirello


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