APE, niente imposta di registro e bollo sull'Attestato di Prestazione Energetica

22/11/2013

Niente imposta di registro né bollo sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che deve essere obbligatoriamente allegato agli atti di trasferimento di immobili o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013, ha risposto alle istanze con le quali si chiedeva quale fosse il corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, all'APE. In particolare, la parte istante ha richiesto se l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di locazione esplichi effetti anche ai fini della registrazione del contratto di locazione e se, qualora l'Agenzia ritenesse obbligatoria la registrazione dell'attestato unitamente al contratto di locazione, se tale attestato possa essere presentato in copia semplice o se debba essere presentato in copia conforme all'originale.

L'art. 11, comma 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) ha stabilito che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non comporta applicazione dell'imposta se si tratta:
  • di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto;
  • di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
  • di atti non soggetti a registrazione.
Non essendo l'APE un documento per i quali vige l'obbligo della registrazione, l'Ufficio dell'Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro.

Come allegare l'APE al contratto
Nel caso dei contratti registrati telematicamente, mediante le applicazioni "Locazioni web" "SIRIA" e "IRIS" non è prevista la possibilità di trasmettere allegati. Dunque, il soggetto preposto alla registrazione può presentare l'APE in forma cartacea, insieme all'attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall'utente. In tal caso, i contribuenti che producono, in forma cartacea presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell'imposta di registro.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, va considerato che:
  • secondo l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: "L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
  • l'articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, stabilisce che "Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo".

Eccezioni
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell'attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, in virtù della disposizione contenuta nella nota 1 all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Tale disposizione stabilisce, infatti, che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale".

A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risoluzione

Link Correlati

Agenzia Entrate