Affidamento pubblici servizi: la valutazione dell'esperienza in ambito regionale non è requisito professionale
24/09/2008

In una gara per l'affidamento di un servizio pubblico, tutte le
operazioni di selezione devono essere effettuate comparando e
valutando le imprese concorrenti sulle base di requisiti
professionali. Ad un periodo di attività lavorativa svolto in una
determinata località o su un determinato territorio, non può essere
attribuita natura di requisito professionale da intendersi quale
qualificazione conseguibile dal soggetto, sia mediante il possesso
di un titolo di studio od abilitativo, sia mediante l'acquisizione
di un'esperienza lavorativa in un determinato settore.
Questo in sintesi in contenuto della sentenza n. 4338 del Consiglio di Stato sezione V dello scorso 10 settembre, mediante la quale i giudici sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza del tribunale amministrativo regionale con cui era stato accolto il ricorso presentato da una società esclusa in quanto nel capitolato di gara era stato previsto che il gruppo di lavoro fosse formato da professionalità distinte in tre tipologie:
L'appellante ha motivato l'inserimento di questa clausola facendo riferimento all'art. 38, comma 2, lett. c, della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (disciplina del sistema integrato dei servizi alla persona) che ai fini dell'individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni, pone tra gli elementi di valutazione "la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità".
Ma come affermato dai giudici di Palazzo Spada, tale clausola si pone in contrasto e non dà esecuzione alla disposizione regionale tesa a valorizzare in sede di valutazione dell'offerta tecnica il possesso di una conoscenza acquisibile dagli operatori e dagli esperti componenti i gruppi di lavoro forniti dai soggetti erogatori dei servizi non necessariamente od esclusivamente attraverso il pregresso svolgimento di un'attività professionale nell'ambito delle comunità stanziate sul territorio regionale.
Ogni operazione di selezione implica una comparazione ed una valutazione delle imprese concorrenti (erogatrici di servizi) non attuabile con l'esclusione di alcune di loro, conseguente all'aver fatto assurgere a requisito d'ammissione un elemento indiretto di valutazione. Ad un periodo della propria attività lavorativa indifferenziato (quanto a riferibilità ad uno specifico settore), ma svolto in una determinata località o su un determinato territorio, non può essere attribuita natura di requisito professionale da intendersi quale qualificazione conseguibile dal soggetto, sia mediante il possesso di un titolo di studio od abilitativo (se richiesti), sia mediante l'acquisizione di un'esperienza lavorativa in un determinato settore.
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Questo in sintesi in contenuto della sentenza n. 4338 del Consiglio di Stato sezione V dello scorso 10 settembre, mediante la quale i giudici sono dovuti intervenire in merito al ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza del tribunale amministrativo regionale con cui era stato accolto il ricorso presentato da una società esclusa in quanto nel capitolato di gara era stato previsto che il gruppo di lavoro fosse formato da professionalità distinte in tre tipologie:
- un coordinatore;
- due esperti con almeno cinque anni d'esperienza nel settore
- cinque esperti con almeno tre anni d'esperienza nel settore
L'appellante ha motivato l'inserimento di questa clausola facendo riferimento all'art. 38, comma 2, lett. c, della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (disciplina del sistema integrato dei servizi alla persona) che ai fini dell'individuazione dei soggetti erogatori degli interventi e delle prestazioni, pone tra gli elementi di valutazione "la conoscenza dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità".
Ma come affermato dai giudici di Palazzo Spada, tale clausola si pone in contrasto e non dà esecuzione alla disposizione regionale tesa a valorizzare in sede di valutazione dell'offerta tecnica il possesso di una conoscenza acquisibile dagli operatori e dagli esperti componenti i gruppi di lavoro forniti dai soggetti erogatori dei servizi non necessariamente od esclusivamente attraverso il pregresso svolgimento di un'attività professionale nell'ambito delle comunità stanziate sul territorio regionale.
Ogni operazione di selezione implica una comparazione ed una valutazione delle imprese concorrenti (erogatrici di servizi) non attuabile con l'esclusione di alcune di loro, conseguente all'aver fatto assurgere a requisito d'ammissione un elemento indiretto di valutazione. Ad un periodo della propria attività lavorativa indifferenziato (quanto a riferibilità ad uno specifico settore), ma svolto in una determinata località o su un determinato territorio, non può essere attribuita natura di requisito professionale da intendersi quale qualificazione conseguibile dal soggetto, sia mediante il possesso di un titolo di studio od abilitativo (se richiesti), sia mediante l'acquisizione di un'esperienza lavorativa in un determinato settore.
A cura di Ilenia
Cicirello
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