Agenzia delle Entrate: Deducibilità Formazione continua e utilizzazione promiscua dell'immobile

25/09/2012

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 ha risposto ad alcuni quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012 ed, in particolare al paragrafo 2 relativo ai redditi di lavoro è intervenuta sui problemi inerenti le e l'utilizzazione promiscua dell'immobile.

Spese per la formazione professionale continua obbligatoria
In risposta al quesito posto in merito alla deducibilità delle spese per la formazione professionale continua obbligatoria, nella circolare in argomento, l'Agenzia delle Entrate precisa che il comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, prevede, fra l'altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
L'Agenzia delle Entrate, alla luce del disposto del citato articolo 54 ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali e che, quindi, la deducibilità al 50% vale anche per la formazione continua obbligatoria degli iscritti agli albi professionali.

Utilizzazione promiscua dell’immobile
In risposta al quesito posto in merito alla possibilità di deduzione della rendita dell'immobile ad uso promiscuo (che viene usato da un professionista sia come abitazione che come luogo di lavoro) in funzione dell'effettiva percentuale di utilizzazione dell'immobile stesso, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte e della professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l'insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell'attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell'immobile, pur potendo il contribuente dimostrare l'utilizzo effettivo dell'immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR, quest'ultima non è derogabile.
Le spese per i servizi relativi all’immobile sono anch'esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.

A cura di Gabriele Bivona


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Documenti Allegati

Circolare n. 35/E

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