Agrotecnici, riduzione del tirocinio a 18 mesi

08/03/2012

Mentre in Parlamento si dibatte in merito alla conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 e sui giornali impazzano notizie che riguardano gli accorpamenti tra professioni simili, con ipotesi e congetture che forse mai vedranno la luce, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, forse basandosi su ciò che di concreto al momento si può fare, ha emanato la circolare prot. 838/2012, con la quale si riduce il tirocinio professionale per l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che l'art. 1 della legge n. 251/1986 e successive modificazioni determinava in ventiquattro mesi, a diciotto mesi.

Quella degli Agrotecnici è, dunque, la prima tra le categorie professionali ad aver concretamente operato per la semplificazione di cui si parla con vigore nell'era Monti. Ricordiamo che l'art. 9 del Decreto Legge n. 1/2012, ridefinisce la durata del tirocinio professionale per tutti gli Albi professionali prevedendo che una durata massima di diciotto mesi.

Il Collegio degli Agrotecnici, alla luce di questa modifica in vigore dal 24 gennaio 2012, ha dunque stabilito che gli iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto dai Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che abbiano già svolto diciotto mesi di tirocinio professionale devono essere cancellati dal Registro e dovrà essere loro rilasciato il nulla-osta per l'accesso agli esami abilitante alla professione.

La circolare degli Agrotecnici, indirizzata ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha precisato che prima di procedere al rilascio del nulla osta, è auspicabile l'attesa della definitiva conversione in legge del DLn. 1/2012, che dovrebbe peraltro essere imminente in quanto sembra che il Governo voglia porre la fiducia sul provvedimento; la prudenza è imposta dall'esperienza recente, che ha dimostrato come talvolta le disposizioni iniziali dei decreti legge presentati dal Governo abbiano subito profonde modificazioni nell'iter parlamentare di conversione. In ogni caso ove vi fossero praticanti che, in forza della nuova disposizione recata dall'art. 9 del decreto legge n. 1/2012, chiedessero la cancellazione dal Registro dei Praticanti ed il rilascio del nulla-osta per la sessione 2012 degli esami di abilitazione professionale, i Collegi locali in indirizzo sono tenuti a provvedervi, con l'accortezza di indicare nel nulla-osta la circostanza che la stessa viene rilasciata nelle more della definitiva conversione in legge del citato decreto n. 1/2012.

"In questo modo - ha affermato il Presidente nazionale Roberto Orlandi - vogliamo dimostrare una volta di più come le libere professioni italiane non siano contro, ma a favore, del processo di modernizzazione del Paese. Semplicemente chiediamo di poter essere ascoltati e di non dover subire norme imperative come sono state quelle (poi fortunatamente modificate) relative alle società di capitale od all'automatica abrogazione degli ordinamenti".

A cura di Ilenia Cicirello


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