Amministratori di Condominio, entra in vigore il 9 ottobre 2014 il nuovo Regolamento

09/10/2014

Niente più amministratori di condominio improvvisati. Dal 9 ottobre 2014 gli amministratori di condominio che non hanno già alle spalle un anno di professione nei tre anni precedenti il 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge 220/2012), dovranno seguire un corso di formazione iniziale secondo le indicazioni contenute nel nuovo Regolamento di cui al DM n. 140/2014 che detta criteri e modalità per la formazione degli amministratori di condominio e dei corsi di formazione professionali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2014 è stato, infatti, pubblicato il Decreto Ministero della Giustizia 13 agosto 2014, n. 140 recante "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali" che entra in vigore oggi.

E' utile ricordare che il nuovo Regolamento disciplina:
  • i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
  • i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Per quanto riguarda le attività di formazione ed aggiornamento, queste devono perseguire i seguenti obiettivi:
  • migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
  • promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
  • accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.

Sull'argomento, interessante è la circolare 1 ottobre 2014, n. 428 pubblicata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri al fine di fornire uno schema sintetico delle norme che riguardano l'amministrazione condominiale. Il CNI rileva come grazie al nuovo Regolamento, da loro fortemente voluto in raccordo con la Rete delle professioni tecniche, venga riconosciuto un ruolo di primo piano ai professionisti ed in particolare ai professionisti dell'area tecnica.

Entrando nel dettaglio, il CNI ha sottolineato che:
  • l'art.1 disciplina i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali e i requisiti del formatore e del responsabile scientifico;
  • l'art.2 indica gli obiettivi delle attività di formazione che sono finalizzati a migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
  • l'art.3 elenca i requisiti dei formatori;
  • l'art.4 stabilisce che la funzione di responsabile scientifico può essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche, un avvocato o un magistrato, o un professionista dell'area tecnica;
  • l'art.5 disciplina lo svolgimento e i contenuti del corso di formazione iniziale e degli obblighi formativi di aggiornamento.

A cura di Gabriele Bivona


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