Anac e verifiche antimafia: Inviato al Governo un Atto di segnalazione

22/09/2014

Il presidente dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) Raffaele Cantone ha inviato al Governo l’atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 avente ad oggetto l’opportunità di una revisione della normativa antimafia, al fine di stabilire in maniera chiara ed espressa l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia.
Nell’atto di segnalazione, approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 2 settembre 2014 e depositato presso la segreteria del Consiglio 17 settembre 2014, successivamente alle premesse e prima delle conclusioni, viene trattato il tema delle “Verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione” evidenziando che alcune criticità sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, con particolare riferimento alla tipologia di documentazione da acquisire per le verifiche antimafia in sede di rilascio dell’attestato di qualificazione da parte delle SOA.
Nel dettaglio, nell’atto di segnalazione viene evidenziato che, posto che l'art. 67 del Codice antimafia ricomprende espressamente l'attestazione di qualificazione tra i provvedimenti il cui rilascio è condizionato dalle verifiche antimafia, occorre chiarire se le SOA siano tenute ad affettuare le verifiche acquisendo soltanto la “comunicazione antimafia” o se le medesime debbano acquisire, altresì, l’“informazione antimafia”.
Il Consiglio dell’Autorità sottolinea, anche, che ai sensi dell’art. 83 del Codice antimafia le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti ivi indicati “(…) devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”.
Il generico rinvio operato dal citato art. 83 alla documentazione antimafia di cui all’art. 84, ai fini del rilascio (anche) degli attestati di qualificazione - quali provvedimenti indicati nell’art. 67 - non consente di individuare con chiarezza se le SOA, al fine del rilascio dei predetti attestati, sono tenute ad acquisire l’informazione antimafia o la comunicazione antimafia, entrambe previste nello stesso art. 84.

Nelle conclusioni l’Autorità suggerisce l’opportunità di una revisione delle disposizioni sopra richiamate, al fine di statuire in maniera chiara ed espressa l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, soltanto la “comunicazione antimafia”.
A parere del Consiglio dell’Autorità si rende, anche, necessario un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice antimafia volto a chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, chiarire con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia.

A cura di arch. Paolo Oreto


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