Antincendio, Ingegnere abilitato alla formazione degli addetti alle emergenze

15/11/2013

Gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possono svolgere i corsi per gli addetti alle emergenze e rilasciare i relativi attestati di frequenza, validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 27 del 24 ottobre 2013, rispondendo all'istanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che chiedeva di sapere se il professionista ingegnere adeguatamente titolato ai sensi del DM 10 marzo 1998 possa svolgere attività di formazione per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso, e se gli attestati da loro rilasciati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro ha ricordato che il DM 10/03/1998 non prevede requisiti particolari né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Proprio per questo motivo, i professionisti ingegneri abilitati ai sensi della Legge n. 818/1984 possono svolgere i corsi per gli addetti all'emergenza e rilasciare i relativi attestati di frequenza ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008.

A cura di Gabriele Bivona


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Interpello