Assicurazione professionale, dal Centro Studi del CNI le linee di indirizzo per gli Ingegneri

06/03/2014

Il Centro Sudi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sulla base dell'esperienza della sezione FAQ (Frequently Asked Questions) con la quale sono state date risposte precise e puntuali alle domande che i professionisti Ingegneri hanno fatto, ha elaborato alcune linee di indirizzo in merito all'assicurazione professionale in cui sono state sintetizzate le risposte alle domande principali ai molti dei dubbi rappresentati dagli ingegneri e dai professionisti italiani.

Le linee di indirizzo rispondono, in particolare, alle seguenti domande:
1) Che natura ha e quali caratteristiche presenta l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale?
2) In termini generali, l'obbligo di assicurazione ricade su tutti i professionisti ingegneri iscritti all'Albo?
3) I professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono quindi esonerati dall'obbligo?
4) Nel caso in cui un ingegnere svolga la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratore o di consulente di uno studio professionale, sarà esonerato dall'obbligo assicurativo?
5) Gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno l'obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?
6) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?
7) Qualora un ingegnere assuma l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) nell'ambito di un procedimento giurisdizionale sarà obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?
8) È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?

Riportiamo, di seguito, le risposte più interessanti.

1) L'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, ha introdotto l'obbligo di stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti dei professionisti esercenti una professione regolamentata, tra cui la professione di ingegnere.
Il medesimo obbligo è stato successivamente recepito e disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012, a norma del quale ogni professionista "è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".
Il successivo comma 2 specifica che la violazione della disposizione di cui al comma 1 - in linea di principio recante un duplice obbligo di stipulazione e di esibizione al cliente della polizza all'atto dell'assunzione dell'incarico, sebbene il secondo presenti un carattere necessariamente accessorio - "costituisce illecito disciplinare".
Ne consegue che l'obbligo di assicurazione non ha natura meramente privatistica: non rileva cioè esclusivamente nell'ambito del rapporto di prestazione d'opera che si instaura tra il professionista ingegnere e il cliente, ma assume una connotazione ulteriore, di tipo pubblicistico. Ciò in quanto la mancata stipulazione della polizza assicurativa configura un illecito disciplinare sanzionabile, in base alla relativa gravità, nelle forme previste dall'ordinamento professionale degli ingegneri. Pertanto, dal medesimo fatto causativo (l'omessa stipulazione della polizza) sorge una duplice forma di responsabilità a carico del professionista, nei confronti sia del cliente (il quale potrebbe rifiutarsi di conferire l'incarico in caso di mancata esibizione della polizza o far valere tale inadempimento in termini di riduzione del costo della prestazione professionale), sia dell'ordine territoriale di appartenenza (legittimato ad avviare un'azione disciplinare nei confronti del professionista e ad applicare all'esito le sanzioni ritenute appropriate).

2) Dal momento che l'obbligo di assicurazione presuppone l'assolvimento di (almeno) un incarico professionale, posto che la polizza è finalizzata a coprire "i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale", soggetti obbligati non risulteranno indistintamente tutti gli ingegneri iscritti all'Albo, ma solo quelli che esercitano in modo effettivo e in forma autonoma (vale a dire in proprio e non, invece, in forza di un rapporto di lavoro dipendente) la professione di ingegnere.
In buona sostanza, l'obbligo assicurativo è qualificabile come un obbligo (rilevante sul piano privatistico-patrimoniale e pubblicistico-disciplinare) di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che - seppur occasionalmente - i singoli professionisti sono chiamati a eseguire nei confronti dei loro committenti (pubblici o privati).
Ne consegue che, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all'Albo esegua in proprio un'attività di carattere professionale, sarà tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa e dare prova della sua effettiva sussistenza.

5) Le società di ingegneria e le società di professionisti si pongono quale soggetto professionale unitario e autonomo, a differenza degli studi professionali, nei quali il soggetto rilevante ai sensi di legge rimane il titolare (o i titolari in caso di studi associati).
Ne consegue che, qualora il soggetto formalmente titolare dell'incarico sia la società, quest'ultima dovrà risultare in possesso di rituale copertura assicurativa prima della relativa assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali polizze già stipulate dai soci personalmente. Per converso, non sarà necessario che il singolo socio, il quale svolga la propria attività professionale in via esclusiva all'interno della società e per conto di questa, si doti di una polizza assicurativa supplementare, risultando sufficiente quella attivata dalla società. Detta polizza, tuttavia, non sarà di per sé idonea a coprire l'attività professionale eventualmente esercitata dai soci in forma autonoma, al di fuori cioè degli incarichi assunti per conto della società.

A cura di Ilenia Cicirello


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