Assicurazione professionale e Consulente Tecnico d'Ufficio

18/11/2013

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha aggiornato la sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) volte a dare una risposta precisa alle domande che i professionisti Ingegneri possono fare in merito all'obbligo di stipula dell'assicurazione professionale obbligatoria (D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011).

In particolare, le nuove FAQ pubblicate riguardano l'obbligo di assicurazione e l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). Riportiamo di seguito le nuove FAQ.

Domanda
Vorrei sapere se un ingegnere meccanico, libero professionista, iscritto all' albo degli ingegneri, che ha aperto partita IVA , fa il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) per il Tribunale, i miei verbali sono sempre per i giudici e non per i privati, può essere esentato dall' assicurazione professionale?
Inoltre solo per specificare un po' meglio, io vado a fare solo la consulenza per il giudice senza firmare alcun elaborato e tanto meno un contratto con il committente.

Risposta
In linea di principio, anche l'incarico professionale conferito all'ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all'obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell'attività infedele svolta dal CTU.
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Domanda
Gradirei sapere se un ingegnere iscritto all'albo e ad inarcassa che effettua solo CTU per il tribunale è obbligato a stipulare la polizza RC professionale?

Risposta
In linea di principio, anche l'incarico professionale conferito all'ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all'obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell'attività infedele svolta dal CTU.
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Domanda
Sono un libero professionista con p. iva e svolgo attività di consulenza c/o imprese di costruzioni e quindi, come ho appreso dalle vs risposte, per tale attività non devo stipulare alcuna polizza in quanto non ho nessuna responsabilità circa la mia attività.
Però nel caso che dovessi firmare un calcolo strutturale, per un ente pubblico o un privato, chiedo se sia sufficiente la stipula della polizza relativamente solo a tale prestazione, come mi e' successo con un comune che l'ha chiesta.
Anche nel caso che svolga l'incarico di c.t.u. per il tribunale ( e quindi firmo la mia perizia ), chiedo se e' necessaria la stipula della polizza ( non ne vedo però il motivo in quanto non e' prevista responsabilità per danni...sono un consulente del presidente del tribunale).
In effetti, visto che le firme con timbro che appongo sono estremamente saltuarie, nel caso preferisco stipulare apposite polizze per i vari incarichi. Va bene così?

Risposta
Come certamente avrà avuto modo di verificare personalmente dalla lettura delle precedenti risposte, l'obbligo di stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti degli esercenti una professione regolamentata (introdotto dall'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011e successivamente recepito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista, "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".
Trattasi, pertanto, di un obbligo di natura personale, correlato alla prestazione d'opera che i singoli professionisti sono chiamati a eseguire nei confronti dei loro committenti (pubblici o privati).
Ne consegue che, a prescindere dal soggetto nei cui confronti la prestazione è rivolta, nonché dalla natura della prestazione medesima, ogni qual volta un ingegnere iscritto all'Albo esegua - ancorché occasionalmente - un'attività di carattere professionale, è tenuto a dare prova della sussistenza di una copertura assicurativa.
Ciò implica che anche l'accettazione di incarichi di consulenza, conferiti da parte di enti pubblici, di aziende o di privati, possa legittimamente dar luogo all'insorgenza dell'obbligo assicurativo, per i casi in cui il professionista lavori come soggetto autonomo, vale a dire al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato precedentemente instaurato con la committenza. Nel caso in cui l'incarico venga conferito da un'impresa di costruzioni, la quale si pone come unico referente nei confronti della clientela, il consulente ingegnere risulterà responsabile, esclusivamente nei confronti dell'impresa, per il corretto svolgimento dell'attività oggetto della consulenza. Ciò significa che il committente, cliente dell'impresa, non potrà pretendere dal consulente l'esibizione di una polizza assicurativa, data l'assenza di rapporti professionali diretti con quest'ultimo. Tuttavia, l'azienda potrà far valere la responsabilità del consulente qualora al cliente finale derivi un danno derivante proprio dalla cattiva esecuzione dell'incarico a lui affidato. Pertanto, o il consulente, al momento dell'accettazione dell'incarico, concorda con l'azienda un esonero integrale della responsabilità per i possibili danni derivanti dalla sua attività, o dovrà dotarsi di una polizza che lo tenga indenne da eventuali azioni di rivalsa nei suoi confronti.
Il medesimo principio risulta applicabile per gli incarichi conferiti a professionisti ingegneri da parte di enti pubblici, a meno che costoro non risultino formalmente incardinati nell'ente in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che anche l'incarico professionale conferito all'ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d'ufficio resa nell'ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all'obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell'incarico. Secondo la pertinente giurisprudenza, tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell'attività infedele svolta dal CTU.

A cura di Ilenia Cicirello


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