Attività commerciali: Nuove norme tecniche di prevenzione incendio

04/12/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 novembre 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 23 novembre 2018recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015”.

Con il  nuovo decreto sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali in cui sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti; le mìnorme tecniche sono contenute nell’allegato 1 al decreto stesso.

Il documento, come per le altre Regole tecniche verticali (RTV) già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 3 agosto 2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al D.M. 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.

L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 69 come definita nel D.P.R. n. 151/2011.

Attualmente, dunque, per l’attività 69 si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 mentre dal 2 gennaio 2018 per la citata attività si dovrà fare riferimento al nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 23 novembre 2018.

Con il nuovo decreto vengono, poi, definite alcune modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e nel dettaglio:

  • all’art. 1, comma 2, dopo la lettera q) , è aggiunta la seguente lettera: « r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”».
  • all’art. 2, comma 1, dopo le parole «67, ad esclusione degli asili nido;» è inserito il numero «69;».

In allegato il testo del Decreto del Ministero dell’Interno 23 novembre 2018 con le Regole tecniche verticali relative alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Decreto 23 novembre 2018