Autorità LLPP: Indicazioni controlli art. 71 DPR 207 su istanza di parte

06/02/2014

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il comunicato n. 2 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio scorso fornisce utili indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su istanza di parte.
Con il comunicato in argomento, l’Autorità, per assicurare omogeneità nell'attuazione del dettato normativo, con il presente Comunicato definisce le linee guida per l'attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione.

L'istanza di verifica può essere presentata dai soggetti indicati nel comma 2 del citato art. 71 (impresa, SOA, stazione appaltante) che siano portatori di un interesse concreto ed attuale alle verifiche (elencate nel comma 1 del citato art. 71 del DPR n. 207/2010) sull'operato della SOA e deve essere firmata, nonché accompagnata da copia di un valido documento di identità del segnalante.
La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell'Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità.
La domanda deve, inoltre, essere corredata da idonea documentazione probatoria.

Ricordiamo che l’Autorità, così come disppsto dal citato art. 71, comma 1 del DPR n. 207/2010 deve vigilare sul sistema di qualificazione controllando che le SOA:
  • a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;
  • b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
  • c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del titolo III del DPR n. 207/2010;
  • ;
  • d) applichino le tariffe di cui all'allegato C – parte I;
  • e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall’articolo 70.

A cura di Gabriele Bivona


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