Autorità Lavori pubblici: determinazione n. 3/2013 su reti di impresa

10/05/2013

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato la determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 recante "Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163".
Le indicazioni, contenute nella determinazione n. 3 del 2013 si sono rese necessarie a seguito delle recenti modifiche, contenute nel decreto-legge 18 ottobre, 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, precedentemente auspicate dall'Autorità con l'atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 a Governo e Parlamento ed a seguito di una consultazione on line con gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

La determinazione contiene i seguenti paragrafi:
  • le ragioni dell'intervento dell'Autorità;
  • indicazioni generali sulla partecipazione alle gare;
  • la fase esecutiva.

Ricordiamo che la lettera e-bis), comma 1 dell'art. 34 del Codice dei contratti, introdotta dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33"; nella stessa lettera viene precisato, poi, che "si applicano le disposizioni dell'articolo 37".
Per altro, il comma 15-bis dell'art. 37 del codice dei contratti, introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ribadisce che "le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis)". La norma, quindi, lascia all'interprete il compito di chiarire i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le specificità proprie del contratto di rete.

L'Autorità, nella determinazione n. 3, precisa che per quanto concerne la qualificazione, è, in ogni caso, necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.
Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione l'Autorità precisa che visto che l'aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete è stata assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall’art. 37 del Codice e dagli artt. 92 e 275 del Regolamento n. 207/2010 per gli appalti di lavori, servizi e forniture; dall’art. 90, comma 1, lett. g) del Codice e dall’art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni dell'articolo 37 del Codice.
In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice.
L’Autorità conferma, poi, come già precisato nell'atto di segnalazione n. 2/2012, che occorre effettuare una differenziazione, ai fini della partecipazione alle gare, a seconda del diverso grado di strutturazione della rete.

L’Autorità nel paragrafo relativo alle indicazioni generali sulla partecipazione alle gare tratta, poi, i seguenti casi:
  • Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
  • Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune;
  • Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica;

Per ultimo, per quanto concerne la fase esecutiva, l'Autorità precisa che, in riferimento a quanto disposto alcomma 5 dell'art. 37 del Codice, l'offerta dell'aggregazione di imprese retiste che partecipa alla gara determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa che svolge il ruolo di mandataria. Tale responsabilità non è, dunque, estesa ai soggetti che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano partecipato alla specifica procedura di gara tramite l'aggregazione.
Il citato art. 37, comma 5, deve intendersi quale norma speciale prevalente su pattuizioni o norme volte a limitare detta responsabilità nei confronti della stazione appaltante.

A cura di Gabriele Bivona


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