CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA MOTIVARE SE DANNEGGIA IL PRIVATO

16/10/2009

Anche se in linea generale le scelte urbanistiche operate dall'Amministrazione in ordine alla destinazione delle singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che può evincersi dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano regolatore, un cambiamento di destinazione d'uso di un'area che va ad incidere in senso peggiorativo con sul privato necessita di una spiegazione specifica.

Lo ha affermato la Sezione Seconda Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 8946 del 17 settembre 2009, è intervenuta in merito al ricorso presentato contro una deliberazione della Giunta Regionale con cui era stato definitivamente approvato il Piano Regolatore Generale Comunale di un Comune attribuendo all'area in cui è ricompreso il terreno di proprietà del ricorrente la classificazione in sottozona d'espansione C2 (Zona C), la cui edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi.

Sulla base di ciò, i giudici del TAR hanno rilevato l'illegittimità della modifica alla destinazione urbanistica dell'area, operata dall'organo regionale in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale, incidente su una posizione di affidamento qualificata in capo al privato (nel caso di specie, la originaria destinazione in zona B) sprovvista di motivazione in ordine alle sopravvenute valutazioni intervenute riguardo la citata modifica. I giudici del TAR, pur riconoscendo la discrezionalità del potere pianificatorio dell'Autorità urbanistica nella disciplina dell'assetto del territorio, ha osservato che costituisce ius receptum il principio secondo cui l'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione deve essere, comunque, sorretta da adeguata motivazione, quale presidio essenziale del diritto di difesa del ricorrente e per rendere conto delle scelte effettuate dalla stessa. Nel caso di specie, dagli atti depositati in giudizio dall'Amministrazione resistente non emergono le ragioni per le quali le zone in questione, già classificate "B", non hanno più le caratteristiche richieste né dall'atto impugnato, anche nella parte relativa alle osservazioni proposte dalla ricorrente che hanno determinato la conclusione assunta con la gravata deliberazione.

Sulla base delle predette considerazioni il TAR ha accolto il ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

A cura di Ilenia Cicirello


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