CANTIERI IRREGOLARI: PREOCCUPANTI I DATI EMERSI DAL MINISTERO DEL LAVORO

31/01/2008

Continuano ad essere preoccupanti i dati emersi dall'attività ispettiva a seguito dell'entrata in vigore della legge Bersani: più della metà dei cantieri edili italiani sono fuorilegge. Lo dimostra il Ministero del Lavoro attraverso i dati allegati alla presente notizia. Di questi, l'unico dato incoraggiante è rappresentato dall'effetto occupazionale che ha sortito la nuova normativa che dal 12 agosto 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006) al 31 dicembre 2007 ha portato 74.654 nuovi lavoratori iscritti all'INAIL ed un aumento di oltre 34 milioni di euro di contributi versati. I dati emersi riguardano l'attività ispettiva svolta dai principali enti: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL ed ENPALS.

Confrontando i dati del 2006 con quelli del 2007, è evidente che vi è stato un netto miglioramento nell'attività svolta dai quattro enti. In particolare, vengono messi in evidenza 5 indicatori:
  • numero di aziende ispezionate;
  • numero di aziende trovate irregolari;
  • numero di lavoratori irregolari;
  • numero dei lavoratori totalmente in nero;
  • la quantità di contributi e premi evasi che è stata recuperata.
Aggregando i dati dei quattro entri, assistiamo ad un netto miglioramento percentuale dei quattro indicatori: il numero di aziende ispezionate è cresciuto da 290.326 a 342.363 con un aumento percentuale del 17,92% rispetto al 2006; il numero di aziende irregolari è cresciuto da 181.026 a 218.023 (+20,44%); il numero di lavoratori irregolari è passato da 189.295 a 276.275 (+45,95%); il numero di lavoratori totalmente in nero è cresciuto da 124.564 a 140.555 (+12,84%); i contributi e premi evasi che sono stati recuperati è passato da 1.509.422.075 euro a 1.855.105.551 euro (+22,90%).

Per quanto concerne il settore edile, dal 12 agosto 2006 al 31 dicembre 2007 (17 mesi) sono stati ispezionati 37.129 cantieri in cui lavoravano complessivamente 58.330 imprese di cui 33.470 irregolari (il 57% circa).
Sono stati emessi in totale 4.212 provvedimenti di sospensione di cui:
  • 1.160 riguardanti l'art. 5 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori) della legge 3 agosto 2007, n. 123;
  • 3.013 riguardanti l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • 39 per reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003).
Del totale dei provvedimenti emanati, 2.043 sono stati revocati per regolarizzazione, di cui 786 riguardanti l'art. 5 Legge 123/2007 e 1.257 riguardanti le sospensioni concernenti il lavoro nero e l'orario di lavoro.

Ricordiamo che l'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto, ha apportato importanti e significative novità nella gestione della sicurezza all'interno dei cantieri edili, ed in particolare:
  • l'art. 5 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale, confermando le disposizioni previste dal Codice degli appalti, nel caso in cui risulti una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 20% ed in caso di reiterate violazioni di legge; il provvedimento prevede anche l'impossibilità dell'impresa a partecipare alle gare d'appalto pubbliche. Per la revoca del provvedimento, oltre alla regolarizzazione delle condizioni di lavoro e di sicurezza, è previsto il pagamento delle sanzioni pecuniarie di legge;
  • secondo quanto previsto dall'art. 6, dall'1 settembre 2007 tutti i lavoratori all'interno di un cantiere, siano essi dipendenti delle aziende appaltatrici o subappaltatrici, dovranno essere muniti obbligatoriamente di un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, che indichi sia le sue generalità che quelle del suo datore di lavoro;
  • di grande rilevanza è l'art. 8 che di fatto impone dei paletti per quanto concerne il costo del lavoro e della sicurezza nell'ambito delle gare d'appalto. Ai fini della valutazione delle anomalie delle offerte, secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell'articolo 86 del codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, il valore economico dell'offerta deve essere adeguato e consono rispetto sia al costo del lavoro che a quello della sicurezza. Per fare questo vengono obbligate le stazioni appaltanti a fare attenzione a questi parametri che saranno determinati periodicamente dal Ministero del Lavoro, sulla base della contrattazione collettiva del settore;
  • l'art. 10 prevede che a partire dal 2008 e fino al 2009 sia previsto un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro un credito di imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro;


A cura di Ilenia Cicirello


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