CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

04/10/2006

L’Agenzia delle Entrate interviene sul problema del passaggio dal modello cartaceo all’F24 telematico con la circolare n. 30 del 29/09/2006 in cui, però, non affronta alcuni aspetti che preoccupano gli operatori professionali che devono conciliare il nuovo obbligo con i vincoli e gli adempimenti imposti dalle norme antiriciclaggio e da quelle sulla protezione dei dati personali.

Ricordiamo che con l'articolo 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 viene stabilito che, dall’1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.
La norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all'amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti.

I soggetti titolari di partita IVA che devono effettuare i versamenti precedentemente indicati in via telematica possono farlo:
  • a) direttamente
    1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni,
    2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia;
  • b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel
    1. che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3, - ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito web di Entratel;
    2. che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I soggetti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia devono essere titolari di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia - l'elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it - o presso Poste Italiane.
E' opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta.
Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane.

Si precisa, per ultimo, che ai contribuenti già titolari di conti correnti non è in alcun modo richiesta l'apertura di appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche (circolare ABI SP/004861 del 26 settembre 2006).

A cura di Paolo Oreto


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