CIRCOLARE CON LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

15/07/2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 4 luglio 2008 è stata pubblicata la Circolare del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2008, n. 1418 recante “Zone franche urbane previste dall'articolo 1, commi 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, commi 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Circolare recante i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali.”.
La circolare chiarisce le modalità e le tempistiche che i comuni dovranno utilizzare i Comuni che intendono adottare la normativa, introdotta dalla Finanziaria 2007 e poi modificata dalla manovra del 2008, che ha l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni residenti in aree svantaggiate.

La circolare è suddivisa in quattro parti fondamentali e precisamente:
  • la parte A contenente gli obiettivi e la base normativa delle ZFU;
  • la parte B in cui sono riportati i contenuti e le caratteristiche delle proposte progettuali;
  • la parte C che individua i compiti e gli adempimenti a carico delle Regioni;
  • la parte D in cui sono riportati i compiti e gli adempimenti del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
Le ZFU, sulla base di parametri socioeconomici saranno individuate dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) su proposta del ministero dello Sviluppo economico, ma saranno i Comuni che dovranno presentare, entro il 21 luglio o altra data stabilita dalle singole Regioni, le proposte progettuali dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti per l'ammissibilità.

L'introduzione delle Zfu favorirà lo sviluppo di piccole e micro imprese permettendo, a chi aprirà una nuova attività nell'area, di usufruire per i primi cinque anni di agevolazioni sia fiscali che previdenziali consistenti nell’esenzione dall’IRAP, nell’esenzione dall’ICI e nell’esonero dei versamenti contributivi previdenziali
In particolare, chi apre una nuova attività economica nelle Zone franche urbane avrà diritto all'esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque anni d'imposta, dal sesto al decimo anno a un'esenzione del 60%, per l'undicesimo e dodicesimo anno del 40% e del 20% per i successivi due anni.
L'esenzione riguarderà anche l'Irap per i primi cinque periodi d'imposta, fino al raggiungimento della somma di 300mila euro del valore della produzione netta per ciascun anno. Anche per l'Ici l'esenzione è per i primi cinque anni e riguarderà gli immobili situati nella Zfu di proprietà dell'impresa e utilizzati per l'esercizio della nuova attività.
Dal punto di vista previdenziale, l'esonero segue gli stessi criteri delle imposte sui redditi e si applicherà ai contratti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato di durata come minimo annuale. Inoltre, almeno il 30% dei lavoratori deve risiedere nel Sistema locale di lavoro in cui è situata la Zfu.

Il processo di approvazione delle Zone franche urbane si articolerà in vari step. Il primo riguarderà a stretto giro i Comuni che dovranno elaborare le proprie proposte progettuali provando l'esistenza dei requisiti di ammissibilità del territorio comunale e delle Zfu individuate, indicando anche le modalità di perimetrazione; i progetti dovranno inoltre riportare il calcolo dell'indice di disagio socioeconomico (Ids), i motivi sottesi all'individuazione dell'area e le modalità di gestione del progetto. Per favorire una più agevole preparazione delle proposte da parte dei Comuni interessati, nell'allegato alla circolare è individuato il seguente indice-tipo per la redazione delle stesse:
  • Elementi di ammissibilità del territorio comunale
  • Elementi di ammissibilità dell’area urbana beneficiaria
  • Perimetrazione dell’area beneficiaria
  • Indice del disagio socioeconomico dell’area beneficiaria
  • Motivazione delle proposte progettuali
  • Modalità di gestione del progetto
  • Integrazione con altri programmi ed iniziative di riqualificazione e rigenerazione
  • Allegati
Il secondo step riguarderà le Regioni, a cui è affidato il compito di raccolta delle proposte e della loro valutazione in termini sia di rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socioeconomici che di corretta misurazione e quantificazione dell'Ids. Le Regioni hanno inoltre il compito di trasmettere al ministero dello Sviluppo economico una relazione tecnica che raccoglie le proposte di Zone franche urbane di interesse prioritario e gli esiti degli accertamenti sulle iniziative comunali.

Nella circolare vine precisato che l’ultimo passaggio si verifica entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera CIPE n. 5/2008 (pertanto entro il 5 agosto 2008), data entro la quale il MISE-DPS procederà all'istruttoria, da effettuare in collaborazione con le regioni, per l'individuazione delle ZFU da proporre al CIPE per l'ammissione a finanziamento.
A cura di Paolo Oreto


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