CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

25/08/2008

Il Ministero del Lavoro ha diffuso lo scorso 21 agosto la circolare n. 20 avente ad oggetto “Libro unico del lavoro ed attività ispettiva – articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo.”.
La circolare chiarisce il contenuto degli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata sul supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto scorso.

La circolare è suddivisa nei seguenti paragrafi:
  • finalità;
  • abrogazioni;
  • libro unico del lavoro: soggetti abilitati;
  • obbligo di istituzione e tenuta;
  • luogo di tenuta;
  • numerazione unitaria;
  • obblighi di registrazione:contenuti;
  • obblighi di registrazione:profili sanzionatori;
  • obblighi di registrazione:limiti temporali;
  • obbligo di esibizione;
  • elenchi riepilogativi mensili;
  • obbligo din conservazione;
  • accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria;
  • regime transitorio e coordinamento normativo;
  • la maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico;
  • la nuova dichiarazione di assunzione;
  • ricadute sulle modalità di ispezione.
Le precisazioni del Ministero del Lavoro seguono a breve distanza l'entrata in vigore della legge n. 133/2008 di conversione del decreto-legge n. 112/2208 e delle semplificazioni nello stesso contenute con cui vengono abrogati definitivamente il libro matricola e il registro d'impresa. Ricordiamo, poi, che, in riferimento a quanto previsto all’articolo 39 del decreto-legge n. 112/2008, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con cui è concesso, anche, un regime transitorio per il passaggio al libro unico in base a cui sino al 16 gennaio 2009 i datori di lavoro potranno utilizzare i vecchi libri paga e presenze per assolvere agli obblighi di tenuta, registrazione ed esibizione del libro unico.

La circolare chiarisce che il libro unico può essere esibito agli ispettori in formato “.pdf” e non è possibile suddividere il libro unico in sezioni distinte, ma la sua unicità è garantita dalla numerazione sequenziale dei fogli mentre è ammessa l'elaborazione separata del calendario delle presenze.
Il libro unico non va, poi, più tenuto sul luogo di lavoro, a meno che la sede legale della ditta non coincida con quella operativa e non è necessario tenere copie conformi del libro in sedi diverse da quella legale mentre il libro può essere affidato, previa comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, a professionisti abilitati, associazioni di categoria o società capogruppo nei gruppi di imprese.

Con riferimento all’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, le annotazioni relative alle presenze o alle assenze devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da apposita legenda tenuta anche separatamente dal libro unico.
Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso o non svolga la propria prestazione lavorativa la registrazione sul libro unico del lavoro deve essere effettuata solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l’attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto stesso.
Le registrazioni devono essere effettuate, per ogni mese, entro il 16 del mese successivo e la circolare precisa che la norma punta a uniformare il termine delle scritturazioni a quello dei versamenti contributivi e, quindi, non sono tardive le scritturazioni effettuate nel diverso termine fissato per i versamenti, se posposto per la particolarità della data.
A cura di Paolo Oreto


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