COMMISSIONE GIUDICATRICE: SCELTA SENZA DISCREZIONALITÀ
26/06/2008

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è
demandata ad una commissione giudicatrice la cui nomina avviene
secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice degli appalti (D.
Lgs. 163/2006). In particolare, la commissione, nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del
contratto.
La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
Questo, in definitiva, quanto stabilito dalla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 2629/2008. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che nel caso in esame la scelta dei componenti diversi dal presidente è stata fatta unicamente in base ai curricula dei soggetti in questione. E non, come invece dispone l'articolo 84, comma 8, del Codice degli appalti, sulla base di "rose di candidati" forniti o dagli ordini professionali, o dagli atenei se si voglia inserire tra i componenti della commissione un professore universitario.
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La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
Questo, in definitiva, quanto stabilito dalla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 2629/2008. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che nel caso in esame la scelta dei componenti diversi dal presidente è stata fatta unicamente in base ai curricula dei soggetti in questione. E non, come invece dispone l'articolo 84, comma 8, del Codice degli appalti, sulla base di "rose di candidati" forniti o dagli ordini professionali, o dagli atenei se si voglia inserire tra i componenti della commissione un professore universitario.
A cura di Ilenia
Cicirello
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