COMPETENZE PROFESSIONALI

29/12/2005

Particolarmente interessante sul tema delle competenze professionali è la pubblicazione sulle competenze degli ingegneri sugli immobili vincolati ex D.Lgs. n. 42/2004 con commento alla sentenza del Tar Veneto n.3600/2005. La questione affrontata dal TAR Veneto con la sentenza citata, prende spunto dal divieto, opposto ad un ingegnere dalla Soprintendenza per i Beni ambientali ed architettonici di Venezia, al subentro nella direzione dei lavori su di un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ritenendo sussistente sul punto l'esclusiva competenza degli architetti ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del R.D. 22.10.1925, n. 2357. La questione centrale affrontata dal Giudice amministrativo s'incentra sul rapporto, presuntivamente conflittuale, fra l'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 e la normativa europea relativa al riconoscimento dei titoli equipollenti. Infatti, sulla scorta della normativa comunitaria, un professionista stabilito in uno Stato membro diverso dall'Italia che abbia conseguito la laurea in ingegneria, può recarsi nel nostro paese - stabilmente o meno - ed esercitare le attività di un architetto italiano ivi comprese quelle sugli immobili vincolati; viceversa, un ingegnere italiano, laureato in Italia, ai sensi dell'art. 52 del R.D. del 1925, non può estendere la propria attività agli immobili vincolati, ad eccezione della parte tecnica.

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