COMUNI ESCLUSI DALLA DETRAZIONE DEL 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

15/02/2008

Comuni esclusi dal beneficio introdotto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) riguardante la detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici.

Questo è quanto emerso dalla risoluzione 33/E dello scorso 5 febbraio dell'Agenzia delle Entrate che, rispondendo al quesito di un comune che, intenzionato ad adottare misure di contenimento dei consumi energetici chiedeva di conoscere se:
  • il Comune rientra tra i soggetti ammessi alla detrazione;
  • la detrazione possa essere riconosciuta indipendentemente dalla natura dell'attività prestata nell'edificio oggetto dell'intervento, atteso che l'Ente locale esercita sia attività istituzionali che attività commerciale;
  • sia possibile fruire della detrazione per imposte diverse dall'IRES.
In particolare, la risoluzione dell'Agenzia ha fatto presente che il decreto del 19 febbraio 2007 adottato dal Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, individuando, fra l'altro, i soggetti ammessi a godere della detrazione (art. 2, comma 1), ossia:
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
L'agenzia delle Entrate ha evidenziato che la detrazione del 55%, essendo appunto una detrazione sul reddito e non un credito d'imposta, è beneficiabile solo dai soggetti passivi IRPEF o IRES. L'art. 73, al comma 1, lett. b) e c), del DPR n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) indica, in via generale, tra i soggetti passivi all'imposta sul reddito delle società (IRES):
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
Il successivo art. 74, al comma 1, prevede che gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

Per i motivi su esposti, il comune, non essendo soggetto all'IRES, non può fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico.


A cura di Ilenia Cicirello


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