CONTRIBUTI PER I COMUNI

22/12/2005

Per fronteggiare l'emergente servizio di smaltimento dei rifiuti della regione Campania, in attuazione del decreto-legge del 30 novembre 2005, n.245 e per assicurare la regolarità del servizio l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2005 disciplina rilevanti aspetti economici e contabili. Di fatto le precedenti ordinanze commissariali recavano l'obbligo per tutti i Comuni e/o i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani, di conferire in via esclusiva agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i rifiuti urbani prodotti e raccolti sul loro territorio. Si è posta successivamente la necessità di rideterminare la tariffa di smaltimento dei rifiuti computando l'adeguamento istat nel frattempo maturato e l'importo dell'IVA nella percentuale del 10% che deve essere riscosso dal Commissario delegato in sede di fatturazione delle prestazioni eseguite a favore degli enti beneficiari. Nell’intento di incrementare i livelli della raccolta differenziata nella regione Campania, che può essere soddisfatta incentivando i Comuni che provvedono autonomamente allo smaltimento della frazione organica.
Si viene a porre perciò una relazione contributiva ai Comuni sedi di termovalorizzatori, e il contributo deve essere accantonato, rinviandosene la materiale erogazione al momento della messa in esercizio dell’impianto, per evitare che le somme corrisposte debbano essere recuperate nel caso del loro mancato avvio di esercizio. Per determinare l'importo del contributo dovuto ai comuni sede di stoccaggio provvisorio di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e di discariche di servizio occorre fare riferimento alle quantità effettivamente ricevute.

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