CORTE COSTITUZIONALE E CIRCOLARE MINISTERIALE

14/02/2006

La Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 6 febbraio 2006 ha espresso un parere in parte negativo sulle norme regionali che regolano a livello locale la sanatorie delle opere abusive.
Contemporaneamente alla sentenza n. 39 dell'8 febbraio 2006, negativa per la Regione Regione siciliana, la Corte ha emesso la sentenza n. 49 che riguarda sette regioni e precisamente la Campania, l'Emilia-Romagna, le Marche, la Lombardia, il Veneto, la Toscana e l'Umbria.
In riferimento a quanto previsto della legge 24 novembre 2003, n. 326 si poteva condonare fino al dicembre 2004 ciò che era stato realizzato entro il marzo del 2003, le Regioni lamentarono un'invasione dello Stato nel campo della gestione del territorio ed un primo intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 196/2004) restituì alle regioni la possibilità di intervento, precisando che il governo del territorio spetta alle autonomie locali. In riferimento alla citata sentenza alcune regioni articolarono e specificarono le disposizioni di cui alla citata legge n. 326/2003 con norme di dettaglio ed in genere più restrittive.

Sulle leggi regionali si è espressa la Corte costrtuzionale ed i rilievi della stessa possono essere riassunti come segue:
Lombardia, Veneto, Toscana e Umbria hanno superato a pieni voti il giudizio di costituzionalità e tutti i comuni delle citate regioni potranno definire l'esame delle istanze di condono applicando le leggi regionali.

Per la regione Campania la legge legge è stata interamente bocciata perché emanata dopo il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dalla legge 191 del 30 luglio 2004 e, quindi si applica la normativa nazionale tornando condonabili tutti gli interneti conformi alle previsioni della legge 24 novembre 2003, n. 326 (fino a 750 metri cubi per singola richiesta) e decadono, quindi, i limiti più severi che erano stati posti dalla Regione a tutela dei vincoli ambientali.

Nell'Emilia-Romagna è stato ritenuto illegittimo l'articolo 26, comma 4 della legge n. 23 del 21 ottobre 2004, il quale dispone che «le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 10/1977, che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza».
Con l'articolo ritenuto incostituzionale sarebbe stata introdotta “sanatoria straordinaria gratuita ed ope legis non sorretta da alcun principio fondamentale determinato dallo Stato, e contrastante con le esigenze della finanza pubblica”, nonchè una discriminazione basata sulla diversa collocazione temporale degli abusi.
La regione potrebbe emanare una nuova legge regionale che renda oneroso il condono degli abusi commessi prima del febbraio 1977.

La regione Marche ha invece, con la legge 29 ottobre 2004, n. 23, dimenticato di porre il limite percentuale agli abusi condonabili che erano previsti dalla legge nazionale con una percentuale massima del 30% della volumetria originaria.
Non sarà, quindi, possibile condonare gli abusi superiori al 30% della volumetria originaria o a 3.000 metri cubi.

Tra l'altro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta perfezionando una circolare con cui vengono chiarite alcune problematiche legate al condono edilizio, varato a suo tempo dall'art. 32 del Decreto Legge 269/2003 (convertito dalla Legge 326/2003).


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