CTI: Libretto d’impianto e rapporti di controllo compilabili

10/04/2014

Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, così come disposto dall’articolo 3, comma 9 del D.M. 10/2/2014, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) deve mettere a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.
Il CTI, in attesa di rendere disponibili tali esempi applicativi, ha predisposto una nuova versione dei file del libretto e dei rapporti di controllo tecnico, compilabili mediante moduli e stampabili.
Si tratta della seguente documentazione allegata alla presente notizia in un file con estensione .zip:
  • Scheda identificativa dell’impianto - Allegato I (art. 1) al D.M. 10/2/2014
  • Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 (gruppi termici) - Allegato II (art. 2) al D.M. 10/2/2014
  • Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) - Allegato III (art. 2) al D.M. 10/2/2014
  • Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori) - Allegato IV (art. 2) al D.M. 10/2/2014
  • Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 4 (cogeneratori) - Allegato V (art. 2) al D.M. 10/2/2014

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente o presso altro catasto accessibile all'autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del libretto di impianto allegato al D.M. 10/2/2014, quest’ultimo sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all'art. 11 comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto.

Il libretto di impianto viene generato dall’installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell’installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile.
Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell’impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima.

La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:
  • A cura del Responsabile che la firma Scheda 1
  • Installatore Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • Responsabile (con firma 3° Responsabile) Scheda 3
  • Manutentore Schede 11, 12
  • Ispettore Scheda 13
  • Responsabile o eventuale 3° Responsabile Scheda 14

Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l’obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.

A cura di Gabriele Bivona



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D.M. 10/2/2014