Ccnl studi professionali: introdotto il contratto di reimpiego per l’occupazione di over 50 e disoccupati di lunga durata

18/01/2016

Nuovi incentivi per le assunzioni dei lavoratori più svantaggiati nel settore degli studi professionali. A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, i professionisti datori di lavoro, che applicano il Ccnl studi possono ricorrere ad un regime speciale di assunzione a tempo indeterminato, il cosiddetto contratto di reimpiego, cumulando agevolazioni di tipo retributivo e contributivo.

I nuovi benefici sono indirizzati ai lavoratori over 50 e agli inoccupati o disoccupati di lunga durata, i quali, dopo l’abrogazione del contratto di inserimento e reinserimento introdotta con la legge Fornero, si sono ritrovati a concorrere nel mercato del lavoro in una condizione di grave svantaggio competitivo.

Nello specifico, il contratto di reimpiego consente di accedere allo sgravio biennale del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, come disposto dalla legge n. 208/2015, in via sperimentale e nei limiti di 3.250 euro annui, per le assunzioni stabili effettuate nel 2016. Il datore di lavoro ha inoltre la possibilità di corrispondere alle suddette categorie di lavoratori una retribuzione inferiore di due livelli, rispetto a quello di inquadramento, per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e inferiore di un livello per i successivi 12 mesi. Per i neoassunti con contratto di reimpiego, infine, è previsto un regime di maturazione graduale dei permessi orari retribuiti. In particolare, i permessi ROL (riduzione orario di lavoro) spettano nella misura del 50% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi.

I soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi devono certificare il proprio stato attraverso idonea documentazione (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro – DID). Nel caso di un lavoratore precedentemente inoccupato, l’attestazione può anche essere costituita da una semplice autocertificazione; mentre i disoccupati da oltre 12 mesi possono fornire prova della data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

A cura di Ufficio Stampa Confprofessioni



© Riproduzione riservata