Codice appalti: Arriva il Parere del Consiglio di Stato sui servizi legali

08/08/2018

Il Consiglio di Stato con Parere 3 agosto 2018, n. 2017 interviene sulle linee guida adottate da ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione)per l’affidamento dei servizi legali. Ricordiamo che l’ANAC, nell’ambito della propria attività istituzionale, aveva ricevuto diverse richieste di chiarimento in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 ed aveva ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento di tali servizi. Si tratta, dunque, di linee guida non vincolanti che, alla luce dei criteri generali già definiti dal Consiglio di Stato (Parere 1 aprile 2016, n. 855), hanno natura di provvedimenti amministrativi.

Il Consiglio di stato, nel citato parere, tratta in 10 paragrafi i seguenti argomenti:

  1. La natura delle linee guida adottate da Anac sull’affidamento dei servizi legali
  2. Il procedimento seguito per l’elaborazione delle linee guida.
  3. Tipologie di contratti.
  4. La disciplina applicabile
  5. Le indicazioni fornite da Anac in relazione alla tipologia dei servizi legali di cui all’allegato IX
  6. Le indicazioni fornite da Anac in relazione alla tipologia dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d del codice
  7. Le indicazioni fornite da Anac in relazione alle procedure di affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d).
  8. L’affidamento diretto al professionista determinato
  9. Il conflitto di interessi
  10. Le ulteriori indicazioni fornite da Anac in relazione alle procedure di affidamento dei servizi legali

Nel Parere in argomento che arriva ad un anno esatto dalla richiesta dell’ANAC del 3/8/2017 si rilevano tra le tante indicazioni del Consiglio di Stato quelle relative a:

  • servizi legali affidabili dalle amministrazioni con appalto di servizi se relativi ad attività non quantificabili nella loro consistenza, ma riferibili a prestazioni continuative e “seriali”;
  • ricorso ai contratti d'opera professionali, ma con scelta da elenchi aperti e pubblici, con criteri di selezione per l'iscrizione;
  • limitato il ricorso all'affidamento diretto dell'incarico professionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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