Codice dei Contratti, Correttivo e Parametri: cosa cambia per i professionisti?
21/04/2017

Dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, la firma del Capo dello Stato e la successiva bollinatura, nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta, che dovrebbe arrivare in questi giorni, abbiamo chiesto al Presidente dell’Associazione Regionale Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri, Arch. Elio Caprì, un parere sulle modifiche apportate dal Decreto Correttivo al D.Lgs. 50/2016 in merito all’obbligo del Decreto parametri per la determinazione dei corrispettivi per i professionisti.
Domanda - Il correttivo ha apportato modifiche e integrazioni al Codice volte a perfezionarne l’impianto confermandone i pilastri fondamentali. Tra questi rileviamo la modifica relativa all'art. 24, comma 8 che ha previsto l'obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara. Qual è il suo parere?
Risposta - Non si condivide il giudizio
positivo che alcuni esprimono sulla modifica del comma 8 dell’art.
24 del D.Lgs. 50/2016 e cioè l’inserimento dell’obbligo per le
Stazioni Appaltanti di calcolare i corrispettivi economici delle
prestazioni richieste applicando il cosiddetto Decreto Parametri
del 17/6/2016.
In realtà, come sanno tutti i professionisti che partecipano alle
procedure di affidamento degli incarichi professionali e ai
relativi bandi delle Stazioni Appaltanti, tale modifica non
cambierà alcunché.
D. In che senso, Presidente?
R. Le fornisco alcune considerazioni. La precedente “Tariffa
Professionale” di cui al D.M. 4/4/2001, prevedeva Classi e
Categorie e importi a cui fare riferimento. Un semplice e immediato
calcolo matematico, determinava l’importo economico della
prestazione professionale in maniera univoca. I successivi Decreti
Ministeriali, il n. 143 del 31/10/2013 ed il D.M. 17/6/2016 (che ha
sostanzialmente copiato il precedente D.M. 143/2013), hanno una
articolazione che prevede parametri da applicare in relazione alla
complessità dell’opera, alla specificità della prestazione, al
costo economico delle singole componenti l’opera da realizzare. La
scelta dei vari coefficienti dei diversi parametri diventa
assolutamente soggettiva e l’uso, ad esempio, di un grado di
complessità rispetto ad un altro conduce ad un corrispettivo
economico che può variare sensibilmente. La controprova di ciò è
che, da quando è in vigore il D.M. 17/6/2016, che prima della
modifica apportata dal Decreto Correttivo doveva essere il
riferimento per il calcolo dei corrispettivi, per la stessa
prestazione professionale richiesta da parte di due diverse
Stazioni Appaltanti si è verificato un importo a base di gara
completamente diverso. Vi è quindi un’ampia discrezionalità da
parte delle Stazioni Appaltanti nella determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara.
Un’altra considerazione. Come sanno tutti i professionisti che
partecipano alle procedure di affidamento degli incarichi
professionali e ai relativi bandi delle Stazioni Appaltanti, molte
di queste non effettuano un calcolo tabellare riferito al Decreto
cosiddetto Parametri. Hanno a disposizione una certa somma e quella
mettono a base di gara come corrispettivo professionale.
D. Ma la soluzione quale potrebbe essere?
R. La soluzione non può che essere che quella di dotare le Stazioni Appaltanti di un congruo fondo economico destinato solo alla progettazione per realizzare con tempi e modalità certe un parco progetti esecutivi e cantierabili.
D. E sulle altre modifiche apportate dal Decreto Correttivo?
R. Non si può intanto che reiterare il giudizio già espresso più volte sul D.Lgs. 18/4/2016 n. 50: un pasticcio normativo. Non mi sembra inoltre che le criticità presenti nel D.Lgs. 50/2016 ed inerenti la nostra professione siano state affrontate e risolte. Mi riferisco e mi limito a citare il problema dei requisiti richiesti per partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi professionali così come previsti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC a cui il Decreto rimandava. I soggetti professionali esterni alle Amministrazioni aggiudicatrici, esattamente come nella precedente normativa, per poter partecipare agli affidamenti degli incarichi devono dimostrare di:
- avere maturato un fatturato minimo riferito agli ultimi tre anni in relazione all’importo dell’affidamento;
- avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura similari a quelli oggetto dell’affidamento;
- avere espletato negli ultimi dieci anni due servizi di punta similari a quelli oggetto dell’affidamento;
- avere un numero di personale tecnico negli ultimi tre anni nella misura minima stabilita nel Bando.
Ed inoltre i giovani professionisti sono e continuano ad
essere esclusi dalla possibilità di partecipare alle procedure di
affidamento degli incarichi. Ma a poco a poco anche i
professionisti non più giovani saranno esclusi ed impossibilitati a
partecipare.
Ripeto quanto sostenuto più volte. Il D.Lgs. 50/2016, come il
precedente Codice, ha accorpato in un unico testo le procedure per
la progettazione delle opere e quelle per l’appalto dei lavori,
argomenti che non solo attengono a diverse discipline e competenze,
ma soprattutto esigono un approccio culturale di diversa natura.
Questa innaturale promiscuità avviene solo nel nostro Paese.
Continuare inoltre ad inseguire modifiche, come hanno fatto e
continuano a fare CNA e CNI, all’interno di un quadro normativo che
non può essere il nostro, è assolutamente perdente. La
dimostrazione è, ad esempio, nella richiesta tra i requisiti di
partecipazione del fatturato: nel precedente Codice era rapportato
agli ultimi cinque anni e nel nuovo Codice, viene adesso richiesto
degli ultimi tre anni.
E poi: continuiamo ad essere definiti operatori economici!
Ma operatori economici di che? Non amministriamo risorse economiche
ma possiamo solo amministrare risorse e preparazione culturale e
professionale.
E’ triste constatare che sino a quando non avremo la forza e le
adeguate rappresentanze per chiedere ed ottenere una Legge
sull’Architettura, Legge che esiste in quasi tutti gli altri paesi
europei, continueremo a subire una normativa che assimila, noi
professionisti, alle Imprese.
In 220 articoli del D.Lgs. 50/2016, non esiste un articolo sulla
qualità del progetto e gli articoli che riguardano i concorsi di
architettura e di idee sono sostanzialmente ricopiati dal
precedente Codice e liquidati in appena cinque articoli e tre
pagine; anche le modifiche apportate dal Decreto Correttivo sono
lontane dal diverso approccio culturale della Legge per esempio
francese che privilegia il progetto e non il progettista.
Ringraziamo l'arch. Caprì per la preziosa collaborazione e lasciamo a voi ogni commento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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