Codice dei contratti: Arriva un decreto sulle indagini e sui servizi a supporto dei collaudi

17/01/2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2017 recante “Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.

L’articolo 196 del Codice dei contratti cui fa riferimento il decreto fa parte unitamente agli articoli 194, 195, 197, 198 e 199 degli articoli relativi al “Contraente generale” inseriti nel Codice in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere ll) ed mm) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.

Non abbiamo dubbi che in questo caso il bicchiere è mezzo vuoto, anzi si tratta di un bicchiere abbondantemente vuoto. Stupisce la solerzia con cui il Ministro delle infrastrutture ha predisposto il decreto di cui all’articolo 196, comma 2 del Codice dei contratti (per il quale, per altro, non era prevista alcuna scadenza) con cui detta le modalità e limiti di spesa per l'affidamento a soggetti specializzati dello  svolgimento  di  servizi di supporto e di  indagine  finalizzati  alle  operazioni  di collaudo quando ancora non ha pensato alle disposizioni contenute negli altri commi del citato articolo 196.

Ma stupisce, anche, la mancanza di attenzione sull’articolo 196 nel suo complesso ed, infatti, Il Ministero delle infrastrutture, mentre dà corso al decreto di cui al comma 2 del citato articolo 196 disattende quanto previsto ai commi 3 e 4 e non predispone né il Decreto che avrebbe dovuto adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice e, quindi, entro il 19 ottobre 2016, con cui avrebbero dovuto essere disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e le modalità di iscrizione all’albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere ai collaudatori, né l’albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di collaudatore.

Non si comprende, a questo punto la motivazione che ha spinto il Ministro ad adottare il decreto di cui all’articolo 196, comma 2 lasciando inalterato lo Status quo relativo alla nomina dei collaudatori e della commissione di collaudo per la quale occorre, ancora oggi, fare riferimento all’articolo 216 del Regolamento n. 207/2010.

In allegati il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2017.

A cura di arch. Paolo Oreto



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Documenti Allegati

Decreto 7 dicembre 2017

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