Codice dei contratti: Tutti muti come i pesci

28/04/2017

Abbiamo chiesto ieri ad un componente dell’VIII Commissione della Camera dei Deputati lumi sul decreto correttivo al Codice dei contratti approvato da 15 giorni dal Consiglio dei ministri n. 24 del 13 aprile 2017 e firmato dal Presidente della Repubblica il 19 aprile come è possibile rilevare sul sito del Quirinale in cui tra gli atti firmati nella settimana dal 17 al 23 aprile è inserito il “Decreto legislativo 19 aprile 2017” recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". L’indagine che il Deputato ha effettuato dopo la nostra domanda non ha sortito alcun effetto ed alla richiesta dei motivi relativi al ritardo di pubblicazione sulla Gazzetta del provvedimento, tutti mutui come i pesci. A questo punto non possiamo fare altro che ipotesi.

La prima potrebbe essere quella più semplice di tempi fisiologici al Poligrafico dello Stato.

La seconda ipotesi potrebbe essere quella dovuta ad un lavoro di revisione del testo per evitare una nuova maxi-errata corrige come quella resasi necessaria successivamente alla pubblicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Una terza ipotesi potrebbe essere, invece, quella legata alla necessità di trovare una soluzione, ancor prima della pubblicazione del correttivo in Gazzetta, ai mal di pancia successivi alla cancellazione, nel corso del Consiglio dei ministri che ha approvato il correttivo, del comma 2 dell’articolo 211 relativo alla misura che dava all'ANACil potere di intimare, alle Pubbliche Amministrazioni, la rimozione in autotutela degli atti illegittimi. Ma questa terza ipotesi appare poco veritiera per il fatto stesso che sarebbe tecnicamente impossibile ipotizzare un decreto-legge capace di reinserire un comma abrogato in una norma non ancora pubblicata e, quindi, inesistente Per reinserire l'ormai famigerato comma 2 dell’articolo 211, l’unica soluzione praticabile potrebbe essere quella di inserire un emendamento, meramente ripropositivo del comma 2 dell'articolo 211 e cancellato dal Correttivo, nella Manovrina in attesa di conversione alla Camera dei Deputati. Ma questa soluzione potrebbe non essere del tutto corretta per il fatto stesso che non verrebbe tenuto in nessun conto il parere del Consiglio di Stato che aveva pensato ad un potere di raccomandazione "depotenziato".

In ogni caso tutti muti come i pesci, senza possibilità alcuna di conscere, da una fonte ufficiale, i reali motivi del ritardo di un provvedimento che, nella versione definitiva, è ormai di pubblico dominio.

In ogni caso il ritardo dei 15 giorni andrà a sommarsi al tempo di 15 giorni previsto per l’entrata in vigore con un tempo complessivo di un mese in cui le stazioni appaltanti potrebbero decidere di rinviare la pubblicazione dei bandi di gara sia per non incorrere in complicati periodi transitori non specificati in nessuno degli articoli del correttivo sia per sfruttare eventuali norme di maggior favore contenute nel correttivo.

Un’ultima considerazione che nasce spontanea è quella della disinvoltura con cui, ormai, vengono trattati argomenti che avrebbero necessità di ben altre attenzuioni. Mi chiedo, ad esempio come sia stato possibile che le commissioni parlamentari non abbiano saputo nulla sulla cancellazione del citato comma 2 dell’articolo 211 e come alcuni articoli del correttivo abbiano subito correzioni non richieste nei pareri . Valga l’esempio dell’articolo 31 del codice dei contratti in cui le uniche modifiche introdotte dallo schema di decreto correttivo, inviato al Consiglio di Stato, alla Conferenza delle Regioni ed alle Commissioni parlamentari per il previsto parere, erano quelle di cui al comma 5.

Appaiono, invece, nel testo definitivo firmato e datato dal Capo dello stato (decreto legislativo 19 aprile 2017) alcune modifiche al comma 1 dell’articolo 31 mai sottoposte al parere degli organi competenti e forse confrontando attentamente i testi se ne potrebbero riscontrare altre i altri articoli.  In pratica il testo originario del comma 1 che prevedeva la nomina del RUP da parte delle stazioni appaltanti nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento viene trasformato nel senso che nel testo definitivo il RUP non viene più nominato ma individuato sempre dalle stazioni appaltanti nell’atto di adozione o di aggiornamento degli atti di programmazione ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione. Prima di entrare nel merito della faccenda ci chiediamo se sia corretta una simile prassi che modifica commi di un articolo senza i preventivi pareri; in pratica, così il Governo può fare ciò che vuole senza alcuno dei controlli previsti dalla legge delega. Il Consiglio di Stato, le commissioni parlamentari e la Conferenza unificata non hanno detto mai alcunché in merito a tali modifiche. Come si legano tali modifiche ai principi e criteri dettati dalla legge delega n. 11/2016. È una domanda che meriterebbe una risposta!

A cura di Paolo Oreto



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