Codice dei contratti, divieto di commistione fra progettista ed esecutore

13/09/2017

Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Ma non solo. L'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) estende il principio di terzietà anche al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione nonché ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tale divieto non si applica laddove i soggetti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori

Lo ha ricordato il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta con la sentenza 11 luglio 2017, n. 21 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della decisione di una S.A. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore del raggruppamento controinteressato nonostante il responsabile del team di progettazione sia il professionista che ha redatto il progetto su incarico della stazione appaltante. Sostanzialmente il concorrente aggiudicatario dispone fra i propri consulenti l’ingegnere che ha redatto il progetto posto a base di gara per incarico della S.A.

In riferimento all'art. 24, comma 7 del Codice dei contratti, il legislatore ha disposto come unica possibilità di deroga al principio di terzietà, l'evenienza che i soggetti indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Nel caso di specie, in considerazione del ruolo fondamentale assunto dal professionista nella fase di progettazione, si è venuta a creare, con la sua individuazione come progettista nella fase esecutiva delle opere, una situazione di evidente conflitto di interesse, vietato per legge. Non solo “potenziale”, elemento che già sarebbe sufficiente, volendo la norma evitare in via preventiva situazioni di contrasto eventuale, ma anche in considerazione della posizione rilevante che il progettista avrebbe dovuto assumere in sede di controllo della congruità e corrispondenza dell’opera. Il doppio ruolo del progettista incide pure sulla “capacità” di formulare proposte migliorative rispetto al progetto (da esso stesso redatto) posto dalla stazione appaltante a base di gara.

Ne consegue che l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria , contestata dalla ricorrente, risulta illegittima per violazione, in sede di formulazione dell’offerta tecnico-professionale, del divieto di commistione fra progettista ed esecutore che si è avvalso del medesimo progettista. Situazione che concretizza un conflitto di interessi non tollerabile e contrastante con il divieto normativo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza TAR