Codice dei contratti e sblocca cantieri: Per i Sindacati ridotta una importante misura di trasparenza

07/05/2019

Riteniamo che le modifiche apportate al Dlgs 50/2016 e s.m.i. non corrispondano all’urgenza di sbloccare e dare nuovo impulso ai cantieri e all’intero settore delle costruzioni in quanto non intervengono sulle opere in stallo ma riguardano regole e tempistiche relative alle future bandizioni.

A ciò si aggiunga che il rilievo dato alle procedure ristrette con esiguo numero di inviti comporta un aumento di discrezionalità delle stazioni appaltanti nella gestione delle gare e limita il libero accesso delle imprese al mercato degli appalti pubblici a danno della trasparenza dei procedimenti e del contrasto ai fenomeni corruttivi.

La prevalenza sostanziale del criterio di aggiudicazione al minor prezzo, oltre ad apparire in netto contrasto con le determinazioni comunitarie, ripropone uno degli elementi che maggiormente hanno determinato il fallimento degli impianti normativi previgenti in tema di qualità delle opere, di tempi e costi di realizzazione, di qualificazione di impresa nonché di tutela dei diritti dei lavoratori.”.

È quanto si legge nel documento presentato dalle Segreterie Nazionali di FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL nel corso dell’Audizione di ieri alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato.

In allegato il documento presentato che tratta tutte le modifiche introdotte ai vari articoli del Codice dei contratti pubblici dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Relativamente alle modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei contratti, i Sindacati precisano che “Circoscrivendo a tre il numero dei preventivi sotto i 200.000 euro si riduce una importante misura di trasparenza, di libero accesso al mercato e di contrasto ai fenomeni corruttivi. Per quanto riguarda il range tra i 200.000 e la soglia comunitaria è positiva l’abrogazione della procedura ristretta fino ad 1 mln di euro e della soglia intermedia tra 150.000 e 350.000, introdotta con l’ultima Legge di Bilancio. Appare, per contro, fortemente negativa, nonché in contrasto con le determinazioni UE rispetto alla preponderanza dell’OEPV, la previsione come criterio di aggiudicazione standard del massimo ribasso, salvo diverso intendimento, da motivarsi, della stazione appaltante. Altrettanto negativa risulta la possibilità di procedere all’esame delle offerte prima della verifica dei requisiti degli offerenti in quanto inverte la fase di qualificazione degli operatori economici, utile a determinare se l’offerente può contrarre con la PA, e quella dell’esame dell’offerta. Tale previsione introduce inoltre il rischio che la verifica dei requisiti dell’offerente sia “condizionata” dalla natura dell’offerta, tanto è vero che il legislatore si premura di specificare che “le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità…omissis…”

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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