Codice dei contratti: entra oggi in vigore il Documento di gara unico europeo e non solo

18/10/2018

Entra oggi in vigore il Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe) e non solo. Nell’articolo 40 (rubricato “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”), comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2018 è precisato che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di infor-mazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.

Si tratta, quindi, di qualcosa di più generale rispetto al DGUEe e da oggi la gestione di tutte le gare di appalto in tutto il territorio nazionale può essere effettuata soltanto telematicamente. Non si tratta, quindi, soltanto del DUGE recante l’attestazione dei requisiti per l’accesso alle procedure che diventa elettronico ma di tutta la documentazione che parte dalle richieste di partecipazione, passa dalle comunicazioni tra imprese e stazioni appaltanti e termina con la presentazione delle offerte degli operatori economici. In pratica deve sparire tutta la carta e la documentazione diventa tutta elettronica.

Ma siamo pronti a questa rivoluzione? Le amministrazioni comunali sono pronte non soltanto al DGUEe ma, anche a tutto il resto che non è poco.

È da qualche giorno che non si fa che parlare dell’entrata in vigre del Documento di gara unico europeo elettronico e ci si è dimenticati dell’articolo 40, comma 2 del Codice dei contratti. Cosa succederà da oggi a quelle amministrazioni che non sono pronte a tale rivoluzione?

In verità quanto l’articolo 40 del Codice dei contratti non trova alcun riscontro nelle direttive europee 2014/24/CE, 2014/24/CE e 2014/24/UE mentre nasce a seguito dei principi dettati all’articolo 1, commi i) ed s) della legge delega n. 11/2016 in cui è precisato: “i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione” “s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara”.

Ma i problemi che da oggi si pongono sono tanti in quanto potrebbero innestrasi procedimenti di contenzioso nel caso in cui, visto che la norma non prevede alcuna sanzione, alcuni enti appaltanti potrebbero disapplicare la norma ed accettare, per esempio, eventuali offerte inviate in formato cartaceo. Che succederà in caso di contenzioso? L’aggiudicazione di una gara che non ha rispettato l’articolo 40, comma 2 del Codice dei contratti e che, quindi, non si è svolta soltanto telematicamente sarà impugnabile?

Ritornando al DGUEe ricordiamo che lo stesso, in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 85 del Codice dei contratti che ha recepito integralmente il contenuto dell’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE , è un modello di autodichiarazione che l’operatore economico deve compilare al fine di fornire una prova documentale e preliminare dell’idoneità a partecipare alla gara di appalto, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.

Al comma 1 del citato articolo 85 era precisato che il DGUE avrebbe dovuto essere fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018 ma il ritardo delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione di adeguate procedure informatiche aveva determinato la necessità di un differimento dei termini, contenuta nel comunicato MIT del 30 marzo 2018 in cui era precisato che “Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte”. Ecco come la data di introduzione del DGUE elettronico viene traslata al 18 ottobre 2018 (leggi articolo) e concide con quella di cui al comma 2 dell’articolo 40 del Codice dei contratti.

Per ultimo ricordiamo che la Commissione europea ha predisposto le 19 seguenti FAQ sul DGUE:

  1. Cosa sono il DGUE e il DGUEe?
  2. Quali possibilità di usare il DGUEe esistono?
  3. Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe?
  4. È necessario fornire (come impresa) la prova originale?
  5. Il servizio DGUEe può essere utilizzato in un processo a due fasi?
  6. Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni?
  7. Anche i subcontraenti devono presentare un DGUE?
  8. Le centrali di committenza sono tenute ad utilizzare il DGUEe in caso di accordi quadro? In che modo?
  9. La Commissione conserva i dati comunicati tramite il servizio DGUEe?
  10. Esistono esempi di moduli DGUE precompilati in formato XML?
  11. Come si crea / importa un  DGUEe?
  12. Come si esporta il DGUEe e cosa si deve fare con il file?
  13. Come si stampa un DGUEe?
  14. Come si firma un DGUEe?
  15. 1L'acquirente deve inserire i dati relativi alla procedura nella parte I. del DGUEe?
  16. È possibile riutilizzare il DGUEe?
  17. Si può accedere al DGUEe utilizzando qualsiasi browser Internet?
  18. Il DGUEe avrà un codice sorgente aperto (open source)?
  19. È possibile integrare il DGUEe in un sistema di appalti in formato elettronico?

In allegato il documento con le FAQ sul DGUE.

A cura di arch. Paolo Oreto



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Documenti Allegati

FAQ sul DGUE

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