Codice dei contratti: in Gazzetta le procedure per il monitoraggio antimafia delle infrastrutture

11/04/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 81 del 6aprile 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno 21 marzo 2017 recante “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento”.

All’articolo 1 del provvedimento è precisato che ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni riguardanti:

  • le aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture;
  • il tipo di lavori effettuati e la qualificazione delle imprese che li eseguono;
  • le procedure degli appalti con cui vengono assegnati i lavori;
  • gli assetti societari dei soggetti vincitori degli appalti;
  • le rilevazioni effettuate in loco sui cantieri, a riguardo di imprese, personale e mezzi utilizzata per i lavori;
  • ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato definito al successivo articolo 3 del provvedimento stesso.

All’articolo 2 sono individuati i soggetti incaricati di far circolare le informazioni di cui sopra, collaborando reciprocamente nei limiti della normativa vigente. Fra questi i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, dei Trasporti e dell’economia, l’ARAN, le prefetture-uffici territoriali e tutte le forze di polizia. Citate anche le Regioni, le Province autonome e i vari Enti Locali, fino ai Comuni.

Così come precisato all’articolo 3, al fine di coordinare l’operato antimafia, è istituito un comitato presso il Ministero dell’Interno; il comitato, come disposto all’articolo 4, è composto da un prefetto (presidente), un dirigente della Polizia di Stato e un viceprefetto (vicepresidenti) e vari rappresentati scelti fra le entità elencate nello stesso articolo 3 (dall’ARAN ai Ministeri).

All’articolo 6 sono, poi, definite le procedure per il monitoraggio antimafia disponendo che le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di appositi protocolli di legalità tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal predetto decreto legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine del monitoraggio antimafia, anche preventivo, di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti dei Protocolli di cui sono definiti sulla base di linee-guida predisposte dal Comitato, le quali devono prescrivere l'adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso l'obbligo di denuncia di eventuali tentativi di estorsione, che impegnino tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere di poter valutare e sanzionare il comportamento delle imprese in caso di mancata osservanza di tali clausole. Le procedure per il monitoraggio antimafia possono essere applicate anche in ogni altra circostanza, anche di natura emergenziale, per cui esse siano previste dalle vigenti normative. I protocolli di legalità e le linee-guida sono vincolanti per tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle opere. Nei casi in cui contengano prescrizioni di carattere generale o schemi-tipo di protocolli di legalità, le linee-guida sono approvate e recepite in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli schemi-tipo di protocolli di legalità sono adottati obbligatoriamente per la stipula dei protocolli stessi, fatta salva diversa deliberazione del CIPE, su proposta del Comitato. Le misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'art. 203, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

Il allegato il decreto ministero dell’Interno 21 marzo 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Decreto 21 marzo 2017

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