Codice dei contratti pubblici: il Consiglio dei Ministri conferma l'obbligatorietà del Decreto Parametri

13/04/2017

Confermata l'introduzione della obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara. Dopo un via vai di incontri, tavoli tecnici, pareri e rimostranze, il Consiglio dei Ministri n. 24 del 13 aprile 2017 ha approvato, in esame definitivo, il primo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il decreto, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016", è stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 8 legge delega n. 11/2016 che ha previsto la possibilità entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dalla delega.

Il provvedimento correttivo apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore. Nell’introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento effettuate nell’ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’ANAC, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo. Sono state, pertanto, esaminate 502 proposte di modifica pervenute dagli stakeholder, 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia e 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.

Le modifiche così apportate seguono tre direttrici:

  • modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
  • integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
  • limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

Entrando nel dettaglio, tra le novità introdotte si segnalano le seguenti.

Appalto integrato
Si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza.

Progettazione
Si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara.

Contraente generale
Si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato.

Varianti
Si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis.

Subappalto
È confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto.

Semplificazioni procedurali
In caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

Manutenzione semplificata
Viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro.

Dibattito pubblico
Sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare.

Costo della manodopera
Se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta.

Albo dei collaudatori
È stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.



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