Codice dei contratti pubblici: le modifiche del correttivo più interessanti per gli Ingegneri
06/06/2017

Con la pubblicazione sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103 (dopo oltre tre settimane dall’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri) del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto Correttivo) è partita ufficialmente la seconda fase del progetto di aggiornamento delle disposizioni normative che disciplineranno il settore degli appalti e delle concessioni pubbliche in Italia, probabilmente per il prossimo decennio.
Il Decreto Correttivo, che apporta 441 modifiche a circa 130 articoli del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), è entrato in vigore lo scorso 20 maggio prossimo e, diversamente dal precedente Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006, dovrebbe rappresentare l'unico vero momento di modifica che assicurerà nel tempo più breve possibile una adeguata sistematizzazione al settore, superando le incertezze che accompagnano periodi transitori di durata eccessiva.
Al fine di incidere sulla definizione del Correttivo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, per il tramite del gruppo di lavoro "Lavori Pubblici", cui partecipa il Consigliere delegato lng. Michele Lapenna, hanno avanzato, sin dalle prime battute, diverse proposte. Proposte che, in parte, sono state accolte lasciando il CNI complessivamente soddisfatto. Per chiarire meglio alcune delle modifiche in cui si è inciso, il CNI ha pubblicato la Circolare 29 maggio 2017, n. 71 recante "Informativa sul "Decreto Correttivo" (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in cui si segnalano puntualmente le novità, alcune in accoglimento degli emendamenti presentati dalla RPT.
Di seguito i punti principali segnalati dal CNI.
Obbligatorietà nell'applicazione del "Decreto
Parametri"
Le modifiche introdotte dall'art .14 co.1 D.Lgs. 56/2017 (che
interviene sul co. 8 dell'art . 24, D.Lgs. 50/2016), sanciscono
l'obbligatorietà dell'uso del c.d. "Decreto Parametri" (D.M. 17
giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a
base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura (S.l.A.).
Sul punto si ricorda che l'ANAC, con le Linee Guida n.1/2016, aveva
già indicato che, al fine di determinare l'importo del
corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei S.l.A.
e gli altri servizi tecnici, fosse opportuno fare riferimento ai
criteri fissati dal D.M.17 giugno 2016 . Il Correttivo, quindi,
rende finalmente cogente tale orientamento, dettando regole certe
per la definizione degli importi a base d'asta. Ci si augura che
questa disposizione abbia anche una influenza positiva sulla
calmierizzazione dei ribassi.
Introduzione dei commi 8 bis e ter all'art. 24 del
Codice (pagamento dei corrispettivi)
Le integrazioni previste dai commi 8bis e 8ter dell'art. 24 del
Codice escludono, a garanzia dei professionisti tecnici, la
possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al
finanziamento dell'opera, o di prevedere per lo stesso forme di
sponsorizzazione o di rimborso. Esse impongono , infine, di
riportare in convenzione le modalità di pagamento degli stessi, nel
rispetto del c.d. "Decreto Parametri".
Progettazione interna ed esterna alle S.A.
Per quanto attiene all'eliminazione della priorità dell'affidamento
dei servizi tecnici all'interno della stazione appaltante, resta
quanto previsto all'articolo 24 del Codice. Le Pubbliche
Amministrazioni potranno decidere, quindi, indifferentemente, di
rivolgersi all'interno o all'esterno delle stesse per l'affidamento
dei S.l.A.
Questa disposizione, unitamente alla limitazione del ricorso
all'appa lto integrato, ha già determinato un incremento notevole
del mercato dei S.l.A. nel nostro Paese rispetto al periodo
precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. L'auspicio è
che tale tendenza prosegua anche nel futuro.
Contratti sotto soglia
Le modifiche introdotte dall'art . 25 del "Decreto Correttivo"
all'articolo 36 del Codice hanno escluso l'obbligo
dell'acquisizione di due o più preventivi per l'affidamento degli
appalti che ricadono sotto i 40.000 euro, offrendo così alle
Stazioni Appaltanti la possibilità di ricorrere più agevolmente
all'affidamento diretto.
Ciò comporterà, per questo tipo di affidamenti, una riduzione del
ricorso alla procedura del massimo ribasso e dei ribassi ad essa
conseguenti, nonché una semplificazione delle procedure
amministrative.
Il ruolo del R.U.P. negli appalti e nelle
concessioni
Compiti e requisiti del responsabile del procedimento sono
individuati in sostanziale continuità con quanto previsto dall'art.
1O del D.Lgs.163/2006 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010.
Sono presenti comunque alcuni elementi di novità, orientati al
rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di
controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle opere e
al conseguimento di una migliore qualità ed una riduzione dei tempi
di realizzazione dei lavori, in aderenza ai criteri direttivi di
cui alle lettere e), Il) e rr) della legge delega.
In tale ottica si prevede, in particolare, che il RUP debba essere
nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, con
atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Il
RUP dovrà essere di livello apicale, selezionato tra i dipendenti
di ruolo della medesima unità organizzativa ovvero, in caso di
accertata carenza di organico, tra gli altri dipendenti in
servizio.
Le Linee Guida ANAC (art. 31 co. 5 del Codice) definiranno nel
dettaglio i compiti specifici del RUP, gli ulteriori requisiti di
professionalità richiesti in relazione alla complessità dei lavori
nonché l'importo massimo e tipologia di lavori per i qualitale
figura può coincidere con il progettista e il direttore dei
lavori.
Semplificazione dei requisiti di partecipazione alle
gare polizza assicurativa
Il nuovo quadro normativo, congiuntamente all'atto di indirizzo
dell'ANAC, ha ridotto significativamente, di circa la metà, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
partecipazione alle gare per l'affidamento dei S.l.A, favorendo
quindi un'apertura del mercato ai giovani professionisti ed agli
operatori di piccole e medie dimensioni.
Per esempio, è stata abolita la cauzione provvisoria a carico del
professionista per la partecipazione a gare per l'affidamento della
progettazione; inoltre, è stata prevista la possibilità di
sostituire irequisitidi fatturato con una polizza assicurativa.
Appalto integrato - Scelta delle procedure
L'articolo 24 del Correttivo modifica il co. 1 dell'articolo 59 del
Codice in materia di scelta delle procedure. Le modifiche e le
integrazioni apportate, rispetto alla prima stesura del Codice,
attenuano il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di
progettazione ed esecuzione dei lavori. In particolare, si prevede
che nella più ampia definizione di partenariato pubblico-privato
rientri anche la locazione finanziaria, e che il divieto di appalto
integrato non si estenda alle opere i cui progetti definitivi siano
stati approvati alla data di entrata in vigore del Codice Appalti
(D.Lgs. 50/2016) ed i cui bandi di gara siano pubblicati entro un
anno dall'emanazione del Correttivo (D.Lgs. 56/2017) . Ad ogni
modo, resta ancora esclusa la possibilità di affidare i lavori
sulla base del progetto preliminare, oggi progetto di fattibilità
tecnica ed economica.
Costi manodopera e sicurezza
L'intervento sul co. 16 dell'articolo 23 del Codice, come noto
dedicato alla determinazione del costo del lavoro, ribadisce
l'obbligo di scorporare i costi della sicurezza dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.
Concorsi di idee e di progettazione
Con le modifiche apportate dal Correttivo al co. 5 dell'art. 23 del
Codice, è stato notevolmente ridotto il numero di elaborati
necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al
vincitore (e non a tutti i partecipanti) l'onere di raggiungere il
livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro
sessanta giorni dalla proclamazione (art.152 co. 4 del Codice).
Sul punto si ricorda che la prima versione del Codice poneva in
capo a tutti i partecipanti l'obbligo di presentare un progetto di
fattibilità tecnica ed economica, rendendo di fatto estremamente
onerosa la partecipazione alla procedura del concorso di
progettazione. Il decreto correttivo, accogliendo le proposte della
RPT, supera esaustivamente questa criticità.
La modifica apportata all'articolo 23, circa la possibilità della
divisione in due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, e la conseguente modifica dell'articolo 152 sui
concorsi, riduce gli oneri di partecipazione agli stessi favorendo
la diffusione di questa forma di affidamento, a vantaggio dei
giovani professionisti.
Nella circolare, il CNI ha sottolineato alcune criticità per le quali si spera di porre rimedio nei prossimi mesi, in particolare:
- escludere la possibilità di impiego dell'Accordo Quadro (art. 54) per assegnare i servizi di architettura e ingegneria;
- la non condivisibile scelta di rilanciare l'appalto integrato ed, in particolare, il fatto di "salvare" la possibilità di utilizzo degli appalti integrati per le opere i cui progetti siano stati validati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (18 aprile 2016);
- la mancata previsione di iscrizione ai relativi albi professionali per i dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione che devono firmare le attività di progettazione;
- la circostanza per la quale continua a non essere la possibilità di affidare direttamente la progettazione esecutiva e definitiva al vincitore del concorso di progettazione;
- la mancata previsione di un fondo di rotazione per la progettazione, che consentirebbe di separare il momento della progettazione da quello di esecuzione , e quindi porre il progetto al centro del processo di realizzazione dell'opera pubblica.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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