Condominio: Pubblicata sulla Gazzetta la legge di riforma

18/12/2012

Sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici".
La legge pubblicata sulla Gazzetta è composta da 32 articoli che introducono notevoli innovazioni a cui i proprietari di casa dovranno confrontarsi e che entreranno in vigore il 15 giugno 2013.
Vediamo quindi quali sono i cambiamenti principali, tra nuovi vincoli e interessanti opportunità.

Amministratore diplomato - L'articolo 9 della legge n. 220 interviene sostituisce integralmente l'articolo 1129 del codice civile e per l'Amministratore non è necessario alcun registro ma restano alcuni requisiti precisi per la nomina (deve aver conseguito il diploma di scuola superiore, godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio, né deve essere stato protestato). Per fare l'amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
L'Amministratore non dovrà essere riconfermato ogni anno ma sarà rinnovato automaticamente, salvo che l'assemblea decida di dimissionarlo; la sua nomina sarà obbligatoria solo a partire dall'esistenza di almeno nove condomini; dovrà far transitare tutti i movimenti di denaro su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio e dovrà agire contro i morosi entro sei mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato.
L'amministratore può essere "licenziato" dall'assemblea alla scadenza del mandato annuale (o con le modalità previste dal regolamento condominiale) ma anche, su richiesta anche di un solo condomino, quando siano emerse gravi irregolarità fiscali o per non aver aperto il conto condominiale.

Animali domestici - L'articolo 16 della legge n. 220 modifica l'articolo 1138 del codice civile e con l'aggiunta di un ultimo comma viene precisato che nel regolamento condominiale non potranno essere inserite norme che vietino di possedere o detenere animali domestici.

Assicurazione & web - Con l'introduzione dell'articolo 71-ter nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile (articolo 25 della legge), l'assemblea può approvare la creazione di un sito internet del condominio ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'amministratore, inoltre, all'atto della nomina dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.

Barriere architettoniche - Con l'articolo 5 della legge vengono inseriti nell'articolo 1120 del Codice civile per mezzo dei quali, nel caso in cui sia necessario adeguare alle norme le parti comuni dell'edificio e nel caso sia necessario procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche dell'edifico, basterà in assemblea la presenza di condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno.

Cambio destinazione d'uso locali comuni - Con l'articolo 2 della legge che inserisce nel codice civile l'articolo 1117-bis, 1117-ter e 1117-quauer sarà possibile per l'assemblea incidere sulla titolarità delle cose comuni e la maggioranza potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere "nuova destinazione d'uso". La maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l'utilità di impianti e cose, che potranno essere dismessi e ceduti a terzi. In questi casi l'avviso di convocazione sarà affisso "nei locali di maggior uso comune" per almeno trenta giorni e dovrà essere recapitato almeno venti giorni prima della riunione.

Riscaldamento centralizzato - Con l'articolo 3 della legge che sostituisce l'articolo 1118 del Codice civile, il distacco di una singola unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento centralizzato potrà essere effettuato senza dover attendere l'approvazione dell'assemblea condominiale ma a condizione di non creare pregiudizi agli altri condomini e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.

A cura di Gabriele Bivona



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