Contributo a fondo perduto e Decreto Rilancio: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 26/10/2020

Se una società, già costituita da decenni, avvia, a fine dell'anno scorso, una nuova attività, può beneficiare del Fondo Perduto? Chiarisce, tutto, come al solito, l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 478 del 16 ottobre 2020.

Il fatto

Una società, costituita da decenni, ha avviato alla fine dell'anno scorso una seconda attività. I primi scontrini sono stati emessi tra dicembre 2019 e gennaio 2020. La società invero, che opera nell'affitto di immobili e case vacanze, non ha registrato una contrazione del fatturato, in quanto obbligata ad emettere le fatture in relazione ai contratti di locazione firmati, ma ha subìto una notevole contrazione degli incassi per le difficoltà incontrate dai conduttori. La società chiede di poter beneficiare del fondo perduto minimo per la seconda attività, in quanto è da ritenersi "nuova attività".

Cos'è il Fondo perduto

Lo scorso maggio, il Governo ha emanato il Decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Tra i provvedimenti previsti, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, che abbiano conseguito rispettivamente ricavi e un reddito agrario non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

A chi spetta il contributo?

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2020 hanno diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Fondo perduto e attività secondaria

Nel caso specifico, l'Agenzia cità una sua circolare. "Un'impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà - come nel caso specifico - la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 e che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente all'1 gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso del decreto rilancio". Quindi nel caso analizzato, la società non può beneficiare del contributo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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