Coronavirus COVID-19: Firmato il DPCM 9 marzo 2020 che estende la zona rossa a tutta l’Italia

di Redazione tecnica - 10/03/2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio nazionale”: il DPCM pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta n. 62 del 9 marzo 2020; le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Dalla voce del Presidente del Consiglio le misure adottate che sono contenute nei seguenti 2 articoli:

  • Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
  • Art. 2 - Disposizioni finali

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Il Dpcm 9 marzo 2020

Con l’articolo 1 del provvedimento è precisato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

Misure integrative e sostitutive dell'articolo 1

Oltre a quanto disposto nel citato articolo 1, è, anche, precisato che:

  • sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • la lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse  nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;".

Con l’articolo 2 del provvedimento è, invece, precisato che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 creando, in verità, una minimo di confusione; resta, invece, in vigore l'articolo 4 del DPCM 8 marzo 2020.

In allegato il testo del DPCM 9 narzo 2020.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

DPCM 9 marzo 2020