Coronavirus Covid-19: Il DPCM 4/03/2020 pubblicato sulla G.U. con le misure in vigore da oggi

di Redazione tecnica - 05/03/2020

Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

Il DPCM 4 marzo 2020

Il decreto è costituito dai seguenti 4 articoli:

  • art. 1 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
  • art. 2 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
  • art. 3 - Monitoraggio delle misure
  • art. 4 - Disposizioni finali.

Misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

Nell’articolo 1, in 14 lettere dalla a) alla p) le seguenti misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto stesso:

  • a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici;
  • b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • d) fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;
  • e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • f) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
  • g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al decreto stesso, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
  • o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 25 febbraio 2020, la proroga dei termini;           
  • p) le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 sino al termine dello stato di emergenza.

Ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si è rivolto alla Nazione con comunicazioni riguardanti le misure per il contrasto al Coronavirus precisando che "Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende: è nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del Coronavirus. Una sfida che non ha colore politico, che deve chiamare a raccolta l’intera Nazione. È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti: cittadini e Istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell’ordine. L’Italia, tutta, è chiamata a fare la propria parte”.

Qui di seguito il videomessaggio integrale del Presidente Giuseppe Conte.

Misure igienico-sanitarie

Il DPCM 4 marzo 2020 riporta, poi, l’allegato contenente le seguenti misure igienico-sanitarie:

  • a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) evitare abbracci e strette di mano;
  • d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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Documenti Allegati

Decreto 4 marzo 2020